Operaio morto, 12 anni di battaglie
TEOLO
A quasi 12 anni dall’infortunio sul lavoro che costò la vita a un operaio rumeno trentatreenne, Bibi Chirita, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nei confronti della famiglia della vittima, la moglie e il figlio ancora minorenne, tutelati dall’avvocato Alessandro Pio Meneghini. La quarta sezione della Suprema Corte, infatti, ha annullato a carico del titolare della ditta Ritmo srl Renzo Bortoli, 67enne di Torreglia, la sentenza di assoluzione impugnata agli effetti civili. La conseguenza? La causa dovrà essere riassunta davanti al giudice civile d’appello, cui è stato anche demandato il regolamento delle spese fra le parti. «La sentenza segna un’importante vittoria dopo anni di battaglie per rendere giustizia a una famiglia» conferma l’avvocato Meneghini, visto che sul fronte penale per la legge non ci sono colpevoli. È il 21 novembre del 2000 quando si verifica l’incidente nel cortile della Ritmo srl, con sede a Selva di Teolo. Chirita, un diploma di liceo industriale, pur assunto come impiegato di 5° livello, di fatto è un tuttofare. Così quel giorno, stivaloni e tuta da manovale, è chiamato da un autista perché un camion si è impennato mentre sta scaricando della terra. L’operaio cerca di sbloccare il cassone e si posiziona tra quest’ultimo (senza metterlo in sicurezza) e la scocca del mezzo per smontare l’impianto idraulico. Manovra pericolosa: il cassone d’improvviso gli piomba addosso, lo schiaccia e uccide. L’inchiesta viene archiviata due volte. Poi su istanza del legale Meneghini, forte di una consulenza tecnica, è riaperta e a processo finiscono Bortoli con un caposquadra. Tutti e due sono assolti: nessuna possibilità di andare in appello perché, in quel periodo, vige la norma che la pronuncia non è impugnabile in caso di assoluzione. L’avvocato Meneghini fa ricorso per Cassazione agli effetti civili. Si torna in appello ed è confermata la sentenza di primo grado, ritenendo il lavoratore imprudente. Nuovo ricorso per Cassazione. Stavolta la tesi della parte civile è accolta e recepita pure dal procuratore generale che chiede l’annullamento dell’assoluzione (sempre agli effetti civili) a carico del titolare dell’azienda. I motivi? Chirita, pur lavorando alla Ritmo, non era mai stato inserito nell’organizzazione aziendale con un incarico specifico, quindi non aveva ricevuto alcuna informazione (e obbligatoria formazione) circa i rischi prevedibili derivanti dalla sua attività professionale.
Cristina Genesin
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