Fa causa alla banche: «Interessi usurari». E si muove la procura

Il giudice riduce la somma che un cliente deve restituire all’Istituto di credito La metodologia suggerita da Banca d’Italia «non ha alcun valore imperativo»
- DEPOSITI BANCARI. SIMBOLO SOLDI
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PADOVA. Aveva stipulato un contratto di conto corrente senza fido di fronte alla necessità di far fronte a ingenti spese per un’operazione immobiliare. Qualche anno più tardi Antonveneta chiede l’immediato rientro della somma prestata, con interessi e spese di massimo scoperto per 266.832 euro. Riccardo Tasca, commercialista e consulente finanziario per Federcontribuenti, non ci sta di fronte a una cifra che appare gonfiata a dismisura.

Così si rivolge al giudice civile di Padova Caterina Santinello, impugnando il decreto ingiuntivo. Clamorosa la sentenza che revoca il provvedimento, ridetermina la somma da restituire da parte di Tasca in 129.943 euro e ordina la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica. «Il contratto di conto corrente stipulato fra le parti... non contiene alcuna indicazione precisa in ordine ai tassi applicati, né alle commissioni di massimo scoperto né a qualsiasi altra competenza... - si legge nella sentenza - Il fatto che la banca abbia inviato al cliente gli estratti conto o comunicato in altra forma le modifiche dei tassi non vale... a modificare l’originario regolamento contrattuale attesa la natura unilaterale della comunicazione e l’inammissibilità... di una sorta di tacita accettazione dall’altra parte, essendo richiesta la forma scritta... Ne consegue la nullità della clausola del contratto di conto corrente che contempla, ai fini della determinazione del tasso d’interesse, il rinvio agli usi con la conseguente necessità di rideterminarli secondo i criteri di legge... E ne consegue che Tasca ha diritto a ripetere quanto illegittimamente addebitato da Antonveneta per gli interessi e le commissioni...».

Interessi definiti “di usura” dal perito del giudice Luca Pieretti, calcolati secondo le «istruzioni metodologiche della Banca d’Italia che - avverte il giudice - non hanno alcun valore imperativo e normativo».

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