Positivo a cocaina e antidepressivi ma è assolto: non c’era alterazione
Assolto un 61enne di Legnaro accusato di guida sotto effetto di droghe dopo un incidente stradale

Nel sangue e nelle urine c’erano tracce di cocaina e di sostanze psicotrope, ovvero benzodiazepine. Eppure è stato assolto dalla giudice di Padova, Antonella Salvagno, dall’accusa di guida in stato di alterazione psico-fisica «perché il fatto non sussiste». E la patente di guida definitivamente salvata.
Si è concluso così il delicato caso giudiziario di D.N., 61 anni di Legnaro, inizialmente destinatario di un decreto penale di condanna a 4.850 euro di ammenda e alla sanzione accessoria della revoca della patente, in seguito a un incidente stradale avvenuto il 1° giugno 2023 a Legnaro, in via Due Giugno.
Decreto impugnato dal suo legale, l’avvocato veneziano Marco Seppi, che ha scelto di far affrontare al suo assistito il processo finito nel migliore dei modi. Alle 10.45 di quella mattina gli agenti della Polizia locale intervengono nel tratto di strada in cui una Ford C-Max aveva finito la sua corsa a cavallo di una recinzione dopo una serie di testacoda. Illeso il conducente D.N. che ha tentato una manovra di sorpasso e si era sbilanciato troppo sulla sinistra, non riuscendo più a controllare la vettura.
Negativo l’alcoltest. Tuttavia, avendo dichiarato spontaneamente di seguire una terapia con antidepressivi, Dn è accompagnato in ospedale per il controllo di sangue e urine. E il referto ospedaliero svela l’utilizzo di benzodiazepine, ma anche la presenza di cocaina. Scatta l’inchiesta e il 31 gennaio 2024 è emesso a carico dell’uomo un decreto penale di condanna al pagamento di un’ammenda di quasi 5.000 euro e alla sanzione della revoca della patente con la conseguente impossibilità di conseguire nuovamente il documento di guida prima del decorso di tre anni.
Assistito dall’avvocato Seppi, D.N. si oppone al decreto penale. Nel frattempo, sul fronte amministrativo, il legale riesce a far riottenere al conducente la patente, che era stata sospesa dal prefetto, in ragione delle modalità del prelievo. Dalla documentazione non era emerso che l’imputato fosse stato informato in modo chiaro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell’esecuzione del test del sangue e delle urine. A quel punto la battaglia giudiziaria si concentra sulla reale alterazione psicofisica dell’automobilista. I tre consulenti della Procura — i professori Guido Viel, Federico Toselli e Anna Aprile — avevano concluso che le concentrazioni di cocaina e farmaci avrebbero determinato nell’automobilista «un effetto tossico dinamico e neuro-psico comportamentale induttivo di disabilità alla guida al momento del prelievo ematico».
Di parere opposto la valutazione del consulente della difesa, il professor Guido Pelletti, secondo il quale la concentrazione ematica di cocaina risultava inferiore al valore soglia (il cosiddetto “cut off”) al di sopra del quale il test è considerato positivo in molti Paesi europei. Poteva trattarsi, insomma, della semplice coda di un’assunzione avvenuta giorni prima, ormai priva di efficacia drogante e del tutto asintomatica.
Del resto, sottoposto a visita ospedaliera, D.N. non aveva presentato il tipico stato di agitazione di chi è sotto l’effetto della cocaina. Pure nel verbale del Pronto soccorso «non si fa menzione ad alcun genere di alterazione». Il risultato? Reato «non provato oltre ogni ragionevole dubbio» scrive la giudice nella motivazione della sentenza. Sotto accusa anche le modalità di esecuzione degli esami tossicologici: sempre in sentenza la giudice ha evidenziato come non vi fosse «certezza che siano stati preceduti dall’avviso di farsi assistere da un legale». Da qui «la nullità degli accertamenti eseguiti su richiesta della Polizia locale».
Quel vizio procedurale, insieme all’assenza di sintomi compatibili con uno stato di alterazione da stupefacenti, hanno determinato l’assoluzione piena. E una pronuncia in linea con la decisione della Corte Costituzionale che ha bollato di incostituzionalità l’articolo 187 del Codice della Strada, modificato dal cosiddetto decreto Salvini. In caso di positività del test, la riforma aveva dato una lettura ampia del reato: bastava guidare «dopo l’assunzione» di sostanze stupefacenti o psicotrope e non «sotto l’effetto» per essere condannati.
La Consulta ha limitato la condanna a una sintomatologia idonea a dimostrare una concreta alterazione. E un pericolo reale per la sicurezza stradale.
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