La Consulta: «Illegittime alcune disposizioni sull’Autonomia differenziata»
Il dispositivo della Corte Costituzionale. Ma risulta «non fondata» la questione di costituzionalità dell'intera legge. Zaia: «Il nostro percorso in linea con la Costituzione»

La Corte costituzionale ha ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge sull'autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece "illegittime" specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Lo rende noto la Corte Costituzionale.
La previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l'aggiornamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), e il ricorso alla determinazione dei Lep attraverso il Dpcm, sono tra i profili della legge sull'Autonomia ritenuti incostituzionali dalla Consulta.
Inoltre la Corte costituzionale ha ravvisato l'incostituzionalità anche riguardo al conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali priva di idonei criteri direttivi, da cui ne conseguirebbe che la decisione sostanziale venga rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento.
Zaia: «Il nostro percorso è in linea con la Costituzione»
«La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della legge sull’autonomia differenziata, sancendo ancora una volta che il nostro percorso è in linea con la Costituzione. È una conferma importante e rappresenta un passaggio storico per il Veneto e per tutto il Paese», afferma il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la sentenza della Consulta.
«Questo verdetto, di cui attendo di leggere il dettaglio delle motivazioni, rafforza il lavoro svolto negli anni e conferma che l’autonomia non è una questione divisiva, ma un’opportunità per dare voce e valore a ogni singolo territorio, nel rispetto dell’unità della Repubblica. La riforma dell’autonomia con questa legge ha aperto un dibattito e riforme importanti per questo Paese. L’alternativa sarebbe stata un’accettazione stantia e supina di un centralismo che nei decenni ha prodotto molti danni, con 3mila miliardi di debito pubblico e cittadini che talvolta, inaccettabilmente, spesso costretti a curarsi fuori dalla propria regione. Questo percorso ha il merito di aver dato vita a un dibattito assolutamente costruttivo».
Zaia ha sottolineato come l’impegno del Veneto per l’autonomia si sia sempre svolto con la massima trasparenza e partecipazione pubblica: “Ricordo che il 98,1% dei veneti ha votato a favore dell’autonomia nel referendum del 2017. È una volontà popolare netta e legittima che la politica ha il dovere di rispettare. La sentenza della Corte ha ribadito il diritto della nostra Regione a maggiori competenze, per rispondere con efficienza e responsabilità ai bisogni dei nostri cittadini.”
Il Presidente ha poi sottolineato il ruolo cruciale degli esperti della Regione Veneto, tra cui illustri costituzionalisti ed economisti, che hanno partecipato all’udienza difendendo le prerogative del Veneto. “La nostra squadra di esperti, composta da figure di spicco del mondo accademico e universitario, continuerà a vigilare sui passaggi futuri per veder applicati i diritti del Veneto, nella consapevolezza che l’autonomia differenziata rispetta pienamente i principi di efficienza e solidarietà tra le Regioni, come richiesto dalla Corte Costituzionale. Il lavoro potrà concentrarsi anche, come evidenziato dalla Consulta, sull’ efficienza degli apparati pubblici e sulla responsabilità istituzionale nel rispondere ai bisogni dei cittadini, secondo il principio di sussidiarietà richiamato dalla Corte”
Zaia ha aggiunto che gli aspetti ritenuti incostituzionali dalla Corte saranno oggetto di attento monitoraggio da parte della Regione, con l’obiettivo di garantire che l’applicazione della legge continui a rispondere alle esigenze dei cittadini veneti e a promuovere una gestione virtuosa delle risorse.
“Questa sentenza rafforza il nostro impegno. Per il Veneto ricordo che l’autonomia significa poter migliorare ancora di più i servizi sul territorio, dalla sanità alla protezione civile, con una gestione più diretta e aderente alle reali necessità del nostro contesto regionale,” conclude il Presidente.
Cosa ha detto la Consulta
Secondo il Collegio, si legge in un comunicato della Consulta, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
In questo quadro, prosegue la nota della Corte Costituzionale, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
La Corte, nell’esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l’incostituzionalità dei seguenti profili della legge:
- la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà;
- il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
- la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l’aggiornamento dei LEP;
- il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;
- la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che – dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite – non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
- la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
- l’estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.
La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge:
- l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;
- la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell’intesa (“prendere o lasciare”) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l’intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;
- la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- l’individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso;
- la clausola di invarianza finanziaria richiede – oltre a quanto precisato al punto precedente – che, al momento della conclusione dell’intesa e dell’individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi eurounitari.
Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.
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