Trinca, si alleggerisce l’accusa per il giudice solo concorso morale

TREVISO. Nel clamore suscitato dal provvedimento del giudice Lorenzo Ferri di trasferire il processo Veneto Banca da Roma a Treviso, peraltro preceduto dalla cancellazione dei sequestri, è passata...
(c) giorgio boato. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate
(c) giorgio boato. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

TREVISO. Nel clamore suscitato dal provvedimento del giudice Lorenzo Ferri di trasferire il processo Veneto Banca da Roma a Treviso, peraltro preceduto dalla cancellazione dei sequestri, è passata sotto traccia un’altra decisione del magistrato destinata ad avere conseguenze importanti: il nuovo capo d’imputazione a carico dell’ex “numero due” dell’istituto Flavio Trinca e il relativo ridimensionamento delle sue responsabilità penali con il quadro dell’accusa che esce cambiato. Nell’ordinanza del 27 marzo, infatti, il gup parla espressamente di un’ipotesi di «concorso di tipo morale» con riferimento ai reati di ostacolo alla Vigilanza e di aggiotaggio. L’ex presidente non è considerato responsabile di una condotta materiale, ma appunto di una “partecipazione” morale alla violazione. Una decisione che costringerà ora la Procura di Treviso a riprendere in mano la posizione. «Avevamo eccepito l’indeterminatezza del capo d’imputazione: un’eccezione non solo formale, ma anche sostanziale», spiega il legale di Trinca, l’avvocato Fabio Pinelli, «La Procura non indicava la condotta contestata, se di tipo omissivo o commissivo, se un concorso morale oppure materiale. Indicazione invece necessaria visto che Trinca era presidente del CdA e, come tale, non aveva responsabilità di funzione e non aveva deleghe». Dopo l’eccezione della difesa, la Procura di Roma corregge il tiro e riformula il capo d’imputazione che il giudice Ferri richiama nello stesso provvedimento con cui si spoglia del processo. In pratica i magistrati capitolini sostengono che Trinca avrebbe usato la posizione di autorevolezza conferitagli dalla carica, a supporto dell’allora dg Vincenzo Consoli. «A questo punto è chiaro che non viene contestata una condotta materiale, ma una forma di concorso morale», prosegue Pinelli, «Ma il concorso morale si deve concretizzare in una condotta individuabile. E quella condotta non viene richiamata dalla Procura, né di essa si trova traccia nelle carte processuali». Tradotto e semplificato: le accuse contro l’ex presidente sono diventate decisamente più sfumate. E nel frattempo Trinca ha incassato un’altra vittoria in sede amministrativa: il procedimento sanzionatorio Consob si è concluso infatti con la condanna del presidente per colpa e non per dolo, esattamente come avvenuto per gli altri consiglieri del CdA. Una drastica riduzione del ruolo del “numero due” che avrà come immediata conseguenza nell’inchiesta la rivalutazione della posizione di indagato dell’allora presidente. E l’effetto investe anche i tempi dell’indagine: il pm trevigiano dovrà riprendere in mano le carte romane per la ridefinizione delle imputazioni. Il rischio prescrizione diventa così più concreto: i tre gradi di giudizio dovranno essere celebrati entro il 25 ottobre 2021 per l’aggiotaggio ed entro il 30 dicembre 2023 per l’ostacolo alla Vigilanza. «Il principio che lo Stato debba darsi un termine per giudicare, è un principio di grande civiltà», sottolinea Pinelli. Quanto alle aspettative risarcitorie dei risparmiatori, il legale ricorda che «le parti civili sono un ospite nel processo penale che si fonda invece sulla dialettica tra Stato e imputato del quale devono essere accertate le responsabilità». Per cui «far sì che il processo penale diventi principalmente il luogo di soddisfazione degli interessi civilistici è un errore», sostiene l’avvocato Pinelli, «La questione delle banche venete va inquadrata nella rottura del patto fiduciario tra banche e territorio e la ricostruzione del legame non può avvenire nel contesto del processo penale. La soluzione è più articolata e complessa ed attiene alla necessità di un intervento della politica sia attraverso i fondi per i risparmiatori, sia con la ricostruzione del patto violato».

Sabrina Tomè

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