Il nuovo Statuto della Regione Veneto: le parole chiave e cosa cambia dopo 41 anni

Dall’«autogoverno» all’«autonomia legislativa, regolamentare e finanziaria» nel rispetto della Costituzione. Il Consiglio delle autonomie locali e i rapporti internazionali, referendum abrogativo e anche consultivo

VENEZIA. Nello Statuto diventato legge il 22 maggio del 1971 la parola chiave, che definiva le funzioni della Regione del Veneto, era «programmazione»; un ruolo quasi da regista, che si traduceva in piani e programmi di sviluppo e in corrispondenti deleghe amministrative agli enti locali. Nella carta statutaria del 2012 prevalgono altri termini: «sussidiarietà» e «collaborazione», «efficienza amministrativa» e «autonomia finanziaria». Da una Regione “coordinatrice” delle autonomie locali si passa - con il nuovo statuto - a una Regione che valorizza le autonomie, trasferendovi il più possibile competenze, risorse e personale, in modo da evitare doppioni e sovrapposizioni e portare servizi e decisioni il più vicino possibile ai cittadini.

La Regione non rinuncia tuttavia al ruolo di regista, promuovendo l’esercizio associato di funzioni tra Comuni, oltre a forme di aggregazione metropolitane e interregionali per lo sviluppo di servizi e di reti, e attribuendosi il diritto di esercitare i poteri sostitutivi nei casi di inerzia degli enti locali.

Per la prima volta la carta statutaria dedica un riconoscimento specifico ai territori montani e alla provincia di Belluno, alla quale conferisce «forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria» (art.15). Tra le altre novità compare il Consiglio delle autonomie locali (art. 16), organo di consultazione permanente e obbligatoria composto da non più di 30 persone, che darà voce agli enti locali su leggi statutarie, finanziarie o che riguardano le funzioni di Comuni, Province e autonomie funzionali.

Tra i nuovi compiti della Regione lo Statuto del 2012 indica anche i rapporti internazionali, disegnando un ruolo attivo e propositivo del Veneto non solo nelle relazioni transfrontaliere, ma soprattutto nei confronti dell’Unione europea: la Regione si impegna a partecipare alla formazione degli atti normativi europei e a eseguirne atti e accordi internazionali.

La perentoria quanto generica rivendicazione all’«autogoverno», inserita dai “padri costituenti” nelle prime righe della carta del 1971, nel nuovo Statuto appare maggiormente articolata con una reiterata affermazione di «autonomia legislativa, regolamentare e finanziaria» della Regione, pur sempre coniugata con il rispetto della Costituzione e dei diritti-doveri dei contribuenti (art. 19, 30 e 31).

Cambiano anche i meccanismi di partecipazione diretta e indiretta dei cittadini alla funzione legislativa della Regione, in coerenza con il mutato quadro demografico del Veneto: serviranno 40 mila firme (e non più 30 mila) per indire un referendum abrogativo di una legge o di un atto amministrativo, ma in compenso saranno possibili anche referendum consultivi su atti regionali a richiesta diretta dei cittadini o degli enti locali. Viene alzata a 7 mila anche la soglia (era a 5 mila) del numero di firme necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare, ma in compenso il nuovo Statuto prevede che il Consiglio regionale di palazzo Ferro-Fini la debba iscrivere all’ordine del giorno e discutere trascorsi sei mesi dalla sua presentazione, ponendo così fine all’insabbiamento al quale queste proposte sono state di fatto finora confinate.

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