La sentenza della Corte d’Appello: «Madre ambigua ha costruito l’ostilità al padre»

Ecco la sentenza della Corte d’appello del tribunale dei minori di Venezia che ha deciso di affidare il bimbo al padre, trasferendolo in una comunità protetta. Le motivazioni
25/10/2005 Giornata della Giustizia. Tribunale dei Minori di Mestre...Nella foto: Tribunale dei Minori di Mestre..Foto richiesta da: Scattolin 25/10/2005 Giornata della Giustizia. Tribunale dei Minori di Mestre...Foto richiesta da: ScattolinIl Tribunale dei minorenni
25/10/2005 Giornata della Giustizia. Tribunale dei Minori di Mestre...Nella foto: Tribunale dei Minori di Mestre..Foto richiesta da: Scattolin 25/10/2005 Giornata della Giustizia. Tribunale dei Minori di Mestre...Foto richiesta da: ScattolinIl Tribunale dei minorenni

VENEZIA. La corte d’appello sezione civile minori di Venezia, nella sentenza dello scorso luglio sull’affidamento al padre del bambino di 10 anni, al centro oggi di un caso dopo il prelevamento con la forza di ieri a scuola, ha evidenziato che era necessario «un avvio di un percorso personale di sostegno di genitorialità», rilevando che questo però non era stato mai compiuto. Era quindi emersa «una netta ostilità del minore che rifiuta i contatti con il padre e mal li sopporta anche se organizzati in un ambiente neutro e in forma protetta».

Nella decisione dei giudici, conseguente alla caduta della patria podestà della madre, ripercorrendo i vari passi compiuti, è rilevato che «la signora è stata posta nelle condizioni di collaborare proficuamente e, con sufficiente convincimento personale, ha aderito al progetto comune proposto dal perito d’ufficio; i comportamenti del bambino, hanno assunto caratteri meno oppositivi nel processo di avvicinamento al padre» a fronte della possibile «involuzione svantaggiosa per la madre il bambino riprese, quasi di incanto e con la massima naturalezza, a frequentare il padre, ma lo fece per un tempo irrisorio e risibile, finchè non fu scongiurato lo scampato pericolo».

La Corte, tra le note, ha ancora evidenziato che i rapporti tra il padre e il figlio «erano stati del tutto sospesi per iniziativa della madre nel 2010 e da allora rifiutati sino alle operazioni di consulenza» e ripresi per qualche ora in ambiente neutro. La Corte ha altresì ricordato che il padre «ha sempre assolto con regolarità il suo obbligo di contribuzione al mantenimento del bambino» e che nel percorso terapeutico l’obiettivo era di far capire al minore che «il padre lo ama e per questo motivo che egli insiste nel volerlo vedere». I giudici hanno poi definito il comportamento della madre ambiguo: «in questa ambiguità continua a permettere al bambino comportamenti irrispettosi verso gli adulti, che arrivano ad essere inaccettabili nei confronti del padre».

La madre, ha specificato la Corte, «non ha saputo tutelarlo fino ad assumere immotivati atteggiamenti di evidente maleducazione, disprezzo, minacce, aggressività e violenza fisica». Dalle immagini registrate degli incontri il bambino «non individua in (omissis) la figura paterna e gli nega lo stesso termine “padre, papà”, che il bambino non pronuncia mai, definendo il padre con termine di profondo disprezzo ed evitamento, a fronte della assoluta adesione alla madre e della valorizzazione totalmente positiva della famiglia materna e inoltre «non percepisce alcun vuoto della sua mancanza e ignora del tutto ogni senso di appartenenza al ramo paterno».

Tra l’altro «nessuno degli altri componenti adulti della famiglia materna ha cercato di mantenere i rapporti del minore con i parenti del ramo paterno». Pertanto, la Corte ha ritenuto che «se per un verso l’adesione della madre al programma di riavvicinamento del figlio al padre è solo apparente è ancora più dannosamente altalenante, anche il padre non risulta attualmente preparato». La Corte ha quindi evidenziato «la necessità di un allontanamento del minore dalla madre, fino ad aiutarlo a crescere, imparare, e non certo da ultimo, a resettare e riassestare i propri rapporti affettivi in ambiente consono al suo stile di vita, accogliente e specificatamente preparato a trattare le sue involontarie problematiche che, anche comportamentali, equidistanti dai genitori e nel contempo ad entrambi ugualmente vicino».

I giudici hanno dunque stabilito che «i genitori daranno attuazione a questo provvedimento» e si atterranno «scrupolosamente e puntualmente alle frequenze, agli orari di visita, al programma educativo». La sentenza conclude evidenziando che «in mancanza di spontaneo accordo ed esecuzione le decisioni del caso e le attuazioni delle disposizioni saranno adottate dal padre affidatario, che potrà avvalersi, se strettamente necessario, dell’ausilio del servizio sociale e della forza pubblica».

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