La Corte dei conti accusa: Provincia indebitata

PADOVA. «Le motivazioni addotte dall’ente circa il ritardo nell’approvazione del rendiconto, la presenza di residui vetusti, la presenza di organismi partecipati in perdita e lo sforamento del parametro di deficitarietà non possono essere prese in considerazione e, pertanto, va assunta apposita pronuncia...». L’ente in questione è la Provincia di Padova; le “motivazioni addotte” sempre dalla Provincia sono le giustificazioni espresse in una lettera firmata dall’allora presidente Barbara Degani il 28 novembre scorso; la frase virgolettata, invece, costituisce la conclusione della delibera di 37 pagine con la quale la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per il Veneto) fa un pesante rimprovero alla Provincia sulla gestione finanziaria, a partire dal grave ritardo con cui ha approvato il rendiconto 2011 (o consuntivo) oltre i termini di legge. Un rimprovero tenuto nascosto, eppure inviato formalmente dalla magistratura contabile alla presidente del consiglio provinciale Luisa Serato, all’allora presidente Barbara Degani e ai Revisori dei conti dell’ente. Quattro le contestazioni della Corte in seguito all’esame del consuntivo 2011: «il mancato rispetto del termine per l’approvazione del documento (il 30 aprile 2012); la presenza di residui passivi e attivi vetusti nonché di organismi partecipati in perdita; lo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale relativo all’indebitamento» si legge nella delibera frutto del lavoro di sei magistrati contabili, oltre al presidente che firma l’atto, il dottor Claudio Iafolla.
Consuntivo in ritardo. «Questa Corte accerta che il documento contabile (che attesta le spese effettuate per quell’anno) è stato approvato con grave ritardo il 24 maggio 2012». Si ricorda che «è atto obbligatorio...» e il fatto che «la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario...». E ciò perché «il rendiconto è un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo ».
I contestati residui. I residui passivi sono crediti datati nel tempo «risalenti a molti anni addietro e di dubbia sussistenza...». Di più, «crediti che riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione... ovvero il volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida». La Corte rammenta un principio contabile che non dev’essere violato: l’ente locale non può limitarsi a verificare l’esistenza di un credito, dovendo accertare la sua riscuotibilità. «Si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo i residui attivi - le entrate accertate ma non incassate – che l’ente ha la ragionevole certezza di incassare» avvertono i giudici, «... Il mantenimento dei residui attivi inesigibili nel bilancio incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell’avanzo che può risultare esistente solo sotto il profilo contabile». E «... configura un’irregolarità contabile». È come indicare entrate in realtà impossibili da incassare.
Le partecipate in perdita. Attenzione a gestire i soldi pubblici, cioè di tutti: è l’avvertimento dei magistrati contabili. Che, a proposito della presenza dell’ente nell’azionariato di varie società, spiegano: «C’è la necessità per la Provincia di effettuare un effettivo monitoraggio sull’andamento della società, il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeno patologici e ricadute negative sul bilancio dell’ente, come risultato dall’analisi della relazione inviata a questa Corte». La parola d’ordine? Vigilare, ricordando che «l’attività intrapresa» dev’essere «atta a generare, entro un lasso ragionevole di tempo, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita». Il riferimento è ad Attiva, l’ex consorzio Cosecon (oggi in liquidazione). I giudici puntualizzano che «dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori».
Sforamento dei limiti. «Risulta sforato il parametro ministeriale di deficitarietà strutturale numero 4». Esplicito il richiamo al fatto che va rispettato un corretto rapporto tra entrate e indebitamento. Quest’ultimo, nel 2012, non poteva essere superiore al 160% delle entrate correnti (per lo più formate da finanziamenti statali e regionali nonché da imposte). «... Gran parte dei valori evidenziati dall’ente determinano un aumento dello stock di debito» nota la Corte. L’irregolarità riscontrata «appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi... Per prevenirli, si richiama l’attenzione degli organi tecnici e politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri(di bilancio) che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera relativa alle verifiche (indicate dalla Corte)».
In realtà questo “rimprovero” è rimasto nel cassetto. E il massimo organo politico della Provincia (il consiglio, ormai defunto a giugno), non ne ha mai saputo nulla.
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