Avvocato denunciato dai giudici d’Appello «Nel suo ricorso oltraggia il magistrato»

Bonsignore Zanghì, legale padovano di un papà, si era opposto alla decisione di affidare un 17enne alla mamma



«Voglio andare a vivere con papà» aveva detto il ragazzo 17enne al giudice. Quel papà ha cercato in tutti i modi di realizzare il desiderio del figlio. E altrettanto ha fatto il suo difensore, l’avvocato padovano Riccardo Bonsignore Zanghì. Niente da fare. Il giovane resterà a vivere con la mamma: la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado del tribunale di Padova, sia pure con qualche rimaneggiamento. Poca roba, se non fosse che ha “denunciato” il legale del padre, trasmettendo gli atti alla procura di Trento (competente quando la querelle coinvolge magistrati del distretto) e al Consiglio di disciplina dell’Ordine degli avvocati. L’avvocato Bonsignore Zanghì rischia un’inchiesta penale e un procedimento disciplinare. La sua colpa? Aver presentato in appello un reclamo contro il provvedimento del giudice di primo grado, criticandolo e scrivendo che il magistrato «si è posto contro la volontà di un giovane quasi maggiorenne e ormai dotato del massimo grado possibile di discernimento e di autodeterminazione».

La vicenda

Il 12 giugno scorso il figlio di una coppia padovana viene ascoltato dal giudice, chiamato a pronunciarsi sulla separazione di mamma e papà. È lite sul figlio: il padre sostiene che il ragazzo vuole vivere con lui; la mamma dice che chiede di stare con lei. L’adolescente è chiaro: «Pranzo con papà... Verso le 18 termino l’allenamento e mi viene a prendere papà.... Mio papà c’è sempre alla partita... Trascorro più tempo con papà e ho più affinità con lui anche con lo sport... Voglio un bene dell’anima a tutti e due, ma se devo scegliere, preferisco il papà».

Lo stesso giorno il giudice firma l’ordinanza che, pur prevedendo l’affidamento congiunto per i due genitori, ordina al minore di vivere con la madre nella casa familiare. Il motivo? «Il collocamento del figlio con il padre, che già condivide la medesima passione e che non pare adeguatamente rappresentare una figura di riferimento per meglio bilanciare la propria passione sportiva con il conseguimento di un minimo obiettivo scolastico, ovvero quello di concludere il ciclo di studi...» si legge, «porterebbe ad acuire tale situazione laddove il figlio fosse collocato prevalentemente dal padre». Insomma, padre inadatto per aiutare il figlio a mediare fra sport e studio. Meglio che quel ragazzo viva con mamma fino al completamento della scuola superiore.

Il reclamo

L’avvocato Bonsignore Zanghì, che tutela il padre, propone reclamo davanti alla Corte d’appello. Sostiene le ragioni dell’adolescente. E non da solo. La Procura generale di Venezia trasmette alla Corte d’appello il suo «parere favorevole» ad accogliere il reclamo «ritenuto che il parere del figlio – prossimo alla maggiore età – relativamente alla preferenza espressa di convivere con il padre possa essere rispettato senza cagionare alcun detrimento al suo sviluppo psico-fisico né alterare il rapporto con la madre...».

Le frasi sotto accusa

Nel reclamo il legale osserva che «nessun giudice può ostacolare la volontà di un giovane superiore ai 16 anni, imponendo la sua linea pedagogica secondo la quale la pratica dello sport agonistico sarebbe negativa per chi studia... e decidere lui... collocandolo... non presso il genitore scelto dal figlio ma presso quello ritenuto più affine ai convincimenti pedagogici o politici del giudice».

E ancora, «queste sono scelte libere di un giovane, ormai prossimo alla maggiore età su cui nessuno, nemmeno un giudice, può permettersi di andare a sindacare dando sfogo alla sua smania da educatore privo di ogni qualifica professionale per stabilire, contro la volontà di un 17enne e ingerendosi violentemente nella sua vita, cosa sia più affine ai suoi ideali educativi». Il legale qualifica l’ordinanza del giudice di primo grado «non solo sbagliata...» bensì «un gravissimo abuso di autorità del giudice patavino». E insiste sul fatto che «sono stati calpestati e vilipesi i principi di legge riconosciuti dal nostro codice e dalle convenzioni mondiali sui diritti del minore». Come riportato nel reclamo, in base al codice civile italiano «il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento... va ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano». Infine il legale, criticando il provvedimento impugnato, scrive di una «libera e capziosa rielaborazione del giudice...». Parole dure e nette. Difesa ferma. Punto di vista opposto rispetto a quello del giudice di primo grado. Secondo il legale, esercizio del libero diritto di critica.

Il giudizio d’appello

È stata di diverso avviso la terza sezione della Corte d’appello di Venezia. Non solo nel merito della decisione ha dato torto al legale, nonostante il parere della procura generale che, chiamata a esprimere una valutazione, si è espressa a favore del papà. Riconfermando la scelta del giudice di primo grado (il 17enne vivrà con la madre, ma saranno ridotti gli assegni di mantenimento mentre l’affitto della casa non sarà più a carico del padre), ha letto (o almeno ipotizzato) nelle parole del reclamo proposto un oltraggio al magistrato di primo grado. E, di fatto, è scattata la “denuncia” nei confronti dell’avvocato. Il suo ricorso? Offensivo. «I rapporti tra difensore e magistrato devono essere improntati a reciproco rispetto», scrivono i giudici di secondo grado. «L’oltraggio a magistrato in udienza può avvenire anche tramite scritti difensivi perché si tratta di atti destinati all’attenzione dell’organo giudicante e delle altre parti del processo... Rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni e gli apprezzamenti che investono la legittimità o l’opportunità del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. Le espressioni contenute... esulano dai limiti di una accettabile dialettica processuale e offendono la dignità professionale del magistrato che ha redatto il provvedimento impugnato». Un caso più unico che raro. —



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