Antenna 5G a Corte, il Tar respinge il ricorso: via libera all’impianto Inwit-Fastweb

Il Tar del Veneto ha confermato la legittimità dell’autorizzazione per un’antenna 5G in via Trento, respingendo il ricorso di una residente. Decisiva la normativa del Pnrr che consente deroghe ai regolamenti comunali

Alessandro Cesarato
L’area di via Trento a Corte dove sorgerà l’antenna da 35 metri
L’area di via Trento a Corte dove sorgerà l’antenna da 35 metri

Il ricorso contro l’antenna 5G di via Trento a Corte si chiude con un nulla di fatto per i residenti. Il Tar del Veneto ha respinto l’impugnazione presentata da una residente confinante, confermando la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune a Inwit e Fastweb.

La vicenda era emersa a dicembre, con il ritrovamento di alcuni picchetti su un terreno agricolo privato destinato a ospitare la stazione radio base, alta circa 35 metri. Da lì la protesta dei residenti, sfociata in una raccolta firme consegnata in Comune. I firmatari contestavano la scelta del sito, ritenuto troppo vicino alle abitazioni, e richiamavano il regolamento comunale sulla minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, chiedendo una diversa localizzazione e maggiore confronto con la popolazione. Obiezioni riprese anche nel ricorso al Tar fatto dalla residente potenzialmente più penalizzata. Oltre alla distanza, in questo caso inferiore ai 20 metri dalla casa, sono stati sollevati dubbi sul mancato inserimento dell’area tra quelle previste dal piano comunale delle antenne e sui possibili effetti su salute e valore degli immobili.

Su tutti questi punti il Tar ha dato torto alla ricorrente. Il passaggio centrale della sentenza riguarda la normativa nazionale legata al “Piano Italia 5G” finanziato con il Pnrr. I giudici chiariscono che, fino al 31 dicembre 2026, gli impianti nelle cosiddette aree bianche possono essere realizzati “anche in deroga ai regolamenti comunali”. La localizzazione segue quindi criteri fissati a livello statale e non è vincolata alle mappe comunali. Viene meno così uno dei principali argomenti della protesta. Respinte anche le contestazioni su istruttoria e motivazione.

Il Comune ha acquisito tutti i pareri tecnici necessari, compresi quelli favorevoli di Arpav e dell’Autorità di Bacino. Proprio il ruolo di Arpav viene ribadito nella sentenza. La valutazione dei rischi legati ai campi elettromagnetici è di esclusiva competenza dell’agenzia regionale, che ha espresso parere positivo. Sul fronte sanitario e patrimoniale, i giudici rilevano inoltre l’assenza di prove concrete. Nessun elemento tecnico sul rischio per la salute, né dimostrazione del deprezzamento degli immobili. Da qui anche il rigetto della richiesta di risarcimento o indennizzo.

La mancata convocazione della conferenza di servizi non è stata ritenuta un vizio, perché i pareri erano arrivati nei tempi e lo strumento resta comunque facoltativo.

La sentenza del Tar non esclude un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, ma le motivazioni, fondate sulla normativa speciale del Pnrr, appaiono difficilmente superabili in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3 mila euro di spese legali.

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