Gestiva le scommesse senza autorizzazione assolta “grazie” alla Ue

È sanzionato chiunque raccoglie scommesse senza autorizzazione dello Stato e, di conseguenza, senza licenza del questore in base all’articolo 88 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza): è...

È sanzionato chiunque raccoglie scommesse senza autorizzazione dello Stato e, di conseguenza, senza licenza del questore in base all’articolo 88 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza): è quanto si legge nell’articolo 4bis della legge 401 in vigore dal 1989 che disciplina e sanziona l’attività abusiva di gioco e scommessa.

Eppure è stata assolta una cittadina romena che gestisce in città una sala giochi, accusata di aver violato quell’articolo. Era finita nei guai perché la sala scommesse risultava di proprietà di una società maltese. Società fuori dall’Unione europea che non era riuscita a ottenere dallo Stato la concessione alla raccolta delle scomesse, indispensabile “passaporto” per avere la licenza dal questore. La signora (cittadina europea) era stata condannata con un decreto penale. Decreto che ha impugnato sostenendo aver svolto un’attività legittima in conformità alla normativa europea. Un punto sul quale ha insistito il suo difensore.

In Italia il settore delle scommesse sportive non è liberalizzato: l’articolo 88 del Tulps prevede una concessione rilasciata dall'Amministrazione accentrata dei Monopoli di Stato (che fa capo al Ministero dell’Economia) e un'autorizzazione di polizia. La Corte di Giustizia Europea ha emesso tre sentenze che, insieme, hanno puntato a liberalizzare il settore delle scommesse, disinnescando discriminazioni a danno degli operatori stranieri (non dell’Unione europea) attivi in Italia.

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è spaccata sulla questione ma l’orientamento attuale appare quello di ritenere una grave limitazione alla libera circolazione il fatto di ostacolare operatori stranieri non comunitari nella gestione delle scommesse. Orientamento accolto dal giudice che ha condannato a una modesta ammenda l’imputata per non aver esposto nella sala la lista dei giochi come imposto da una legge del 1931. —

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