Il Papa cambia con «motu proprio» le regole del prossimo Conclave

Benedetto XVIha fermato un editto «motu proprio» sul Conclave dopo aver incontrato i cardinali che hanno indagato su «Vatileaks». Il dossier sarà consegnato solo al suo successore
Il cardinale Jozef Tomko (D) impone le ceneri a Papa Benedetto XVI durante la messa nella basilica di Santa Sabina, in uan foto di archivio del 6 febbraio 2008. ANSA/OSSERVATORE ROMANO/DRN
Il cardinale Jozef Tomko (D) impone le ceneri a Papa Benedetto XVI durante la messa nella basilica di Santa Sabina, in uan foto di archivio del 6 febbraio 2008. ANSA/OSSERVATORE ROMANO/DRN

ROMA. Benedetto XVI ha firmato il motu proprio sul Conclave. Lo ha annunciato il portavoce della santa Sede, padre Federico Lombardi. Con questo atto il Pontefice ha modificato le regole del conclave, definendo in modo diverso le modalità di elezione del futuro Papa.

Il Papa «ha deciso che atti dell’indagine» su Vatileaks «di cui solo il Papa è a conoscenza, siano a disposizione del futuro pontefice». Lo ha detto il portavoce vaticano padre Federico Lombardi nel corso del briefing con la stampa.

Nel documento, Benedetto XVI apporta alcune modifiche alle precedenti normative per «assicurare il migliore svolgimento di quanto attiene, pur con diverso rilievo, all’elezione del Romano Pontefice» e «in particolare una più certa interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni». «Nessun Cardinale elettore - afferma Benedetto XVI - potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75» della Costituzione Universi Dominici gregis.  È stato inoltre stabilito che, «dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave». Il Papa lascia «peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinale elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione».

Si precisano inoltre le norme per la segretezza del Conclave: «L’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano».  Tutte le persone «che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento» secondo precise modalità nella consapevolezza che una sua infrazione comporterà «la pena della scomunica ’latae sententiaè riservata alla Sede Apostolica».

«Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium». Il Papa ha stabilito, pertanto, «che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti». «Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74» della Costituzione Universi Dominici gregis non avranno esito, è stabilito che «sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo»; nelle successive votazioni, «avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva».

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