'Fu scelta dei pm di Milano nascondere le prove favorevoli alle difese di Eni'

Giudici di Brescia confermano la condanna a 8 mesi: "era atto doveroso"

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - E' stato "un rifiuto consapevole, un' "omissione (...), di un atto doveroso e indifferibile" la "scelta" di non depositare gli elementi di prova favorevoli alle difese del processo Eni-Nigeria che si è concluso con l'assoluzione definitiva di tutti gli imputati, tra cui l'ad della compagnia petrolifera, Claudio Descalzi, e il suo predecessore Paolo Scaroni. Lo ribadisce la Corte d'Appello di Brescia nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso ottobre ha confermato la condanna inflitta in primo grado a otto mesi di reclusione, per rifiuto d'atti d'ufficio, nei confronti di Fabio De Pasquale pm a Milano e del collega Sergio Spadaro ora alla Procura europea. I giudici bresciani in oltre 130 pagine, in linea con la ricostruzione operata nel giudizio di primo grado, hanno sottolineato che "la volontà dell'omissione", degli allora due pubblici ministeri del processo con al centro il giacimento Opl 245 "è confermata dal fatto che (...) vennero sollecitati esplicitamente ad adempiere al loro dovere giuridico". In particolare, nel febbraio 2021, al termine del dibattimento sul caso nigeriano, il loro collega Paolo Storari, che stava coordinando il filone di indagine sul cosiddetto 'falso complotto', "preoccupato per le possibili lesioni al diritto di difesa - inviò a loro", anche per il tramite dell'allora procuratore della repubblica Francesco Greco "comunicazioni via e-mail" con il materiale favorevole agli imputati dell'epoca, "esortandoli a metterli a disposizione del giudice e delle difese". Il collegio, presieduto da Anna Maria Dalla Libera, tra l'altro, ha voluto "evidenziare (...) che, di contro, essi avevano diversamente utilizzato (...) alcuni atti del fascicolo Storari da loro reputati utili all'accusa (...) e ciò con una condotta a "doppio binario". E nel 'bocciare' la tesi difensiva ha sottolineato: "a voler seguire il ragionamento" di De Pasquale e Spadaro, "si arriverebbe al paradosso che, anche qualora il Pubblico Ministero venisse a conoscenza della prova certa dell'innocenza dell'imputato dopo l'esercizio della azione penale (prova di cui magari la Difesa dell'imputato è all'oscuro), non avrebbe l'obbligo di depositarla, pervenendosi cosi ad una condanna ingiusta, in spregio alla funzione di parte pubblica volta alla ricerca della verità" e "che la Costituzione riconosce". (ANSA).

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