Caso Resinovich, ricorso inammissibile: «Ordinanza non impugnabile». Spese processuali a carico di Visintin
Le motivazioni della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’atto del gip. Gli avvocati del marito di Lilly proponevano una perizia medico legale: «Valutiamo l’appello alla Cedu»

«È inammissibile il ricorso per Cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, perché sono di contenuto non definitivo, suscettibili di revoche e modifiche fino alla pronuncia delle sentenza».
Basandosi su questa precisazione procedurale, la Corte suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile – l’inammissibilità era già emersa ma non erano note le motivazioni – il ricorso che Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, aveva presentato contro l’ordinanza firmata dalla gip Flavia Mangiante il 30 giugno scorso. E che procedendo con la forma dell’incidente probatorio aveva accolto l’istanza della pm Ilaria Iozzi, disponendo una serie di accertamenti di natura genetica, dattiloscopica e merceologica, rigettando invece quella di difensori di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, che chiedevano venisse disposta anche una perizia di natura medico legale.
È dunque bene chiarire che la Cassazione non è entrata nel merito della necessità o meno di disporre quel tipo di accertamento, la sentenza non stabilisce che quindi la gip ha avuto ragione nel rigettare l’istanza, ma solleva un tema prettamente di procedura giuridica: in sintesi, non c’erano i presupposti per presentare il ricorso.
«Nel disattendere del tutto questa richiesta – indicava la difesa di Visintin nell’atto di ricorso in Cassazione – il gip si è concentrato a motivare la condivisione» degli accertamenti richiesti dall’accusa «senza indagare i presupposti che giustificano l’istanza di incidente probatorio avanzata dalla difesa».
Nel ricorso, la difesa dell’indagato deduceva quella che viene definita “abnormità” dell’ordinanza, ritenendo in poche parole esulasse dalle competenze del gip.
Ora, letto ed esaminato il provvedimento di inammissibilità depositato negli ultimi giorni dalla Suprema Corte, i Bevilacqua prendono «atto della censura che attiene al rigore interpretativo della legge che non consentiva l’impugnazione dell’ordinanza del gip: un provvedimento che la Cassazione non ha ritenuto abnorme e, quindi, impugnabile dalla difesa, in assenza di mezzi di censura previsti, per quel tipo di decisione, dal nostro sistema processuale».
I legali di Visintin ci tengono quindi a loro volta a precisare, «a scanso di equivoci che possano essere ingenerati nell’opinione pubblica, che la Cassazione non si è addentrata nel merito della questione inerente i mancati accertamenti peritali che questa difesa aveva richiesto, bensì si è limitata a definire un principio di natura squisitamente processuale». Paolo e Alice Bevilacqua anticipano: «Ovviamente, sullo sfondo, stiamo valutando la proposizione di ricorso alla Cedu (la Corte europea dei diritti dell’uomo) contro il provvedimento della Suprema Corte», in questo caso sulla violazione dei diritti della difesa.
Il presidente della prima sezione della Corte suprema di Cassazione, Giacomo Rocchi, dichiarando l’inammissibilità del ricorso ha condannato inoltre Visintin al pagamento delle spese processuali e di 3 mila euro in favore della cassa delle ammende. —
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