L’articolo 18 si applica pure nel calcio

Il dg del Padova, Sottovia, dovrà essere reintegrato. Nel numero dei dipendenti vanno calcolati anche i giocatori
Di Stefano Edel
Sandri Fanzolo villa Emo collegata alla mostra Veronese nelle terre di Giorgione
Sandri Fanzolo villa Emo collegata alla mostra Veronese nelle terre di Giorgione

PADOVA. I dipendenti delle società di calcio godono degli stessi diritti dei lavoratori di qualsiasi altra azienda? Sì, se si parla di articolo 18. A ribadirlo, perché c’era già stato un precedente analogo (come riferiamo a parte), è una sentenza del giudice del Lavoro di Padova Mauro Dallacasa, che ha disposto il reintegro di Gianluca Sottovia nel ruolo di direttore generale del Calcio Padova in quanto il suo licenziamento, comunicato per lettera il 14 ottobre 2013, è da considerarsi illegittimo.

Una sentenza che farà giurisprudenza, perché stabilisce inequivocabilmente che, quando si parla di Spa o srl del pallone, "sussiste il requisito dimensionale per l'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, dovendo essere inclusi nel computo dei dipendenti (della società stessa) anche i calciatori professionisti. Il fatto che ad essi non si applichi l'articolo 18 non è ragione per escluderli dal calcolo dei dipendenti, al fine dell'applicazione a terzi di tale disposizione".

È la prima di due battaglie legali che il 45enne dirigente ha intentato contro la sua ex società, nel cui organico era entrato agli inizi del 1990 come segretario del settore giovanile, e di cui è stato un punto di riferimento costante sino al momento della vendita, dalla Unicomm di Marcello Cestaro a Diego Penocchio, avvenuta a fine giugno 2013, dopo l’accordo raggiunto dall’imprenditore bresciano con la Gsport di Montichiari (concessionaria di pubblicità) di Italo e Alessandro Giacomini, interlocutrice del cavaliere vicentino nella trattativa. La seconda battaglia riguarda la liquidazione del trattamento di fine rapporto, mai riconosciuta allo stesso Sottovia, e per la quale è bloccata nelle casse della Lega di serie B una somma di 700 mila euro (anche se l’importo da versargli è molto più basso), dopo il relativo decreto ingiuntivo del giudice del Lavoro di Padova Francesco Perrone (l’udienza per stabilire il quantum è stata fissata per metà novembre davanti al Tribunale di Milano, competente in quanto la stessa Lega ha sede nella metropoli lombarda).

Tornando alla sentenza di ieri, il giudice Dallacasa, includendo i giocatori nel calcolo dei dipendenti della Spa biancoscudata (i cui contratti sono disciplinati dalla legge 91/81), fa in modo che la società conti, di fatto, più di 15 dipendenti e che la tutela dell'articolo 18 possa essere estesa anche al dirigente licenziato, rifacendosi in ciò alla sentenza della Cassazione numero 24193 del 2013, che ha sancito legittimo il reintegro di un addetto alla contabilità del Calcio Napoli mandato via nel 2004. Sottovia, pertanto, dovrà essere reinserito "nel medesimo posto di lavoro” e gli dovrà essere corrisposta “un’indennità commisurata all'ultima retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, sino al saldo”. Il club dovrà poi provvedere al “versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il medesimo periodo". Infine, il Calcio Padova Spa pagherà le spese legali, fissate in 4.000 euro.

Soddisfatto l’avvocato Francesco Rossi, che ha difeso l’ex d.g., ora in attesa di capire come si muoverà Penocchio, visto e considerato che l’Acp 1910, pur affiliato alla Figc, non svolge più alcuna attività agonistica. «È una sentenza che ci soddisfa pienamente», le sue parole, «perché dimostra l’inesistenza del giustificato motivo addotto per il provvedimento di un anno fa». Laconico Sottovia: «Sono contento che i diritti dei lavoratori siano stati rispettati e aspetto le decisioni della proprietà». Una proprietà che ha presentato domanda di concordato al giudice fallimentare e che deve trovare accordi con oltre 100 creditori per evitare il crac finanziario.

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