Mascherine, ecco cosa cambia in Veneto dal primo giugno

Cambiano gli obblighi di utilizzo della mascherina in Veneto a partire dall'1 giugno. Lo ha stabilito la nuova ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia. Ecco le novità
Monselice (PD), 8 Marzo 2020. Ospedale di Monselice riapre dopo la chiusura. Nella foto: i visitatori vengono dotati di mascherina e gel disinfettante.
Monselice (PD), 8 Marzo 2020. Ospedale di Monselice riapre dopo la chiusura. Nella foto: i visitatori vengono dotati di mascherina e gel disinfettante.
VENEZIA. Mascherina sì o mascherina no? Il Veneto dall'inizio dell'epidemia ha sempre puntato moltissimo sull'obbligo dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale, in particolare la mascherina.
 
Zaia lo ha ripetuto come un mantra. Negli ospedali veneti, dove la mascherina è tassativa, sono pochissimi gli operatori che si sono contagiati, anche chi era a contatto con i malati Covid 19.
 
Articoli su Science e pure l'Oms hanno stressato il concetto, la mascherina serve eccome.
 
Il Veneto, a fronte di un numero bassissimo di nuovi contagi, dopo il "tutti con la mascherina ovunque", allenta le misure.
 
Con una nuova ordinanza, in vigore dall'1 giugno, le mascherine non saranno più obbligatorie all'aperto, ma con delle restrizioni
 
In particolare dove non si potrà garantire il distanziamento di almeno un metro - anche all'aperto - la mascherina sarà ancora obbligatoria.
 
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro restano in vigore le regole relative alle singole attività economiche
 
Ecco nel dettaglio il testo dell'ordinanza in vigore dall'1 giugno
 
 
SPOSTAMENTI INDIVIDUALI
 
a. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al
pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il 
mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
 
b. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche e sociali
come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza e dalle altre disposizioni
vigenti.
 
c. Nello spostamento in autoveicoli si applicano le disposizioni relative al luogo di lavoro se lo
spostamento avviene nell’ambito dell’attività lavorativa. Negli altri casi, è obbligatorio l’uso della
mascherina laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi.

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