Come cambia la busta paga: integrativo e detrazioni, i nuovi conteggi

L'abbattimento del cuneo fiscale in busta paga per i lavoratori dipendenti con due importanti novità. Le regole per la cassintegrazione in deroga, i licenziamenti e gli ammortizzatori sociali,
27/05/2014 Roma, buste paga di Maggio 2014 con il bonus Irpef di 80 Euro
27/05/2014 Roma, buste paga di Maggio 2014 con il bonus Irpef di 80 Euro

L’emergenza Covd-19 ha stravolto anche i piani del governo e le misure varate poco prima che scoppiasse la pandemia sono finite in secondo piano. Tra queste, dal 1° luglio, c’è l’abbattimento del cuneo fiscale in busta paga per i lavoratori dipendenti.

La norma è stata approvata lo scorso 30 marzo e prevede due novità importanti: l’introduzione di un trattamento integrativo di 100 euro in sostituzione del bonus Renzi di 80 euro per chi ha un reddito lordo annuo fino a 28 mila euro e una detrazione temporanea dall’imposta lorda per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2020 per chi percepisce un reddito tra i 28 mila e i 40 mila euro. Questa detrazione decresce in maniera lineare con l’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi a 40 mila euro. L’emergenza degli ultimi mesi ha però costretto l’esecutivo a prevedere dei correttivi in corso d’opera, per cui il decreto Rilancio introduce modifiche anche a questa misura.

Le novità post contagio

Per salvaguardare gli effetti del taglio del cuneo fiscale anche per chi, a causa dell’emergenza Covid-19, sta usufruendo degli ammortizzatori sociali e quindi dovesse risultare incapiente per effetto del minor reddito da lavoro, l’articolo 128 del decreto Rilancio tutela sia il bonus Renzi valido fino al 30 giugno, sia il trattamento integrativo che partirà dal 1° luglio.

Il datore di lavoro, quindi, dovrà riconoscere il trattamento anche per il periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al reddito, prendendo come riferimento la retribuzione contrattuale. Il bonus non percepito a causa degli ammortizzatori sociali sarà erogato con la prima busta paga utile e, comunque, entro le scadenze previste dalle operazione di conguaglio.

Il bonus da 100 euro

Gli effetti delle misure prese per il taglio del cuneo fiscale sono due. Il primo riguarda coloro che percepiscono un reddito che va dagli 8.140 euro fino ai 28 mila euro lordi l’anno. Per costoro, a partire dal 1° luglio, viene erogato un trattamento integrativo del reddito di 100 euro mensili netti. Saranno 600 complessivi nel 2020 (da luglio a dicembre) e 1.200 totali nel 2021. Sempre netti. Va precisato che il bonus Renzi di 80 euro netti - che fino al 30 giugno viene erogato a chi percepisce redditi tra gli 8.174 (limite reddito incapienti) e i 26.600 euro lordi annui - sarà cancellato. Questo significa che, per chi rientra in questa fascia, l’aumento reale in busta paga sarà di 20 euro netti al mese. Chi si trova nella fascia di reddito tra i 26.600 e i 28.000 euro lordi l’anno (si tratta di 750 mila persone), invece, avrà un aumento in busta paga di 100 euro mensili, visto che non sono inclusi tra coloro che percepiscono gli 80 euro di Renzi.

La nuova detrazione

La seconda gamba dell’operazione di riduzione del cuneo fiscale consiste in una detrazione sugli stipendi dal 1° luglio al 31 dicembre a partire da 600 euro netti, in corrispondenza di un reddito di 28.000 euro lordi l’anno, che poi via via decresce fino ad azzerarsi ai 40 mila euro di reddito.

La cifra che spetta viene determinata da un’equazione i cui risultati sono illustrati in una simulazione nel grafico in questa pagina. Così come avviene per il bonus da 100 euro, anche la detrazione viene riconosciuta in automatico dal datore di lavoro (sostituto d’imposta, ndr), a condizione che l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione che spetta. Il sostituto d’imposta dovrà provvedere, a partire dal 1° luglio, a ripartirla fra gli stipendi erogati e a verificare, in sede di conguaglio, la spettanza.

Effettuato il controllo, il datore di lavoro dovrà eventualmente provvedere al recupero dell’importo nel caso la detrazione non dovesse spettare, o lo dovesse solo in parte. La norma prevede che, se la somma da recuperare è superiore ai 60 euro netti, il recupero avverrà in otto rate di pari importo, a partire dallo stipendio che sconta gli effetti del conguaglio.

Gli altri redditi

Come detto, il pagamento viene effettuato in automatico dal datore di lavoro in rapporto alla retribuzione annua del dipendente. Se però il lavoratore ha altre fonti di reddito (si può trattare di una secondo impiego, ma anche di un reddito da locazione) si corre il rischio di dover restituire il bonus o una parte di esso nel momento in cui si effettua la dichiarazione dei redditi. In questo caso è meglio chiedere informazioni al proprio datore di lavoro sulla convenienza o meno all’erogazione del bonus, che può comunque essere recuperato.

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Cassa integrazione e assegno ordinario

Per le imprese che abbiano terminato il periodo di 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, sono disponibili ulteriori 5 settimane di integrazione salariale sul periodo 23 febbraio-31 agosto. Per chi dovesse terminare le 14 settimane previste, sono concesse altre 4 settimane per il periodo 1° settembre-31 ottobre. I lavoratori di turismo e spettacolo possono utilizzare le 4 settimane in più prima di settembre; il governo valuta di estendere questa possibilità a tutti.

Autorizzazione Inps diretta, così cambia il sistema

L’autorizzazione per la Cassa integrazione in deroga va chiesta all’Inps e non più alle Regioni. I periodi interessati sono quelli successivi alle 9 settimane autorizzate in precedenza. Le aziende che richiedono la Cig in deroga sia per le ulteriori 5 settimane (stop o riduzione attività fino al 31 agosto) che per le eventuali altre 4 (periodo 1 settembre-31 ottobre), dovranno presentare domanda direttamente all’istituto di previdenza e non più alle Regioni. La richiesta va fatta dal datore di lavoro entro il 15° giorno dal via allo stop.

Scatta l’iter veloce per la Cig in deroga

L’incremento di ulteriori 5 settimane di Cig per i datori di lavoro che abbiano già utilizzato quella concesse in precedenza, viene esteso anche alle aziende che, il 23 febbraio 2020, utilizzavano già ammortizzatori sociali. Per tutti i pagamenti diretti di cassa integrazione, scatta da giovedì prossimo la possibilità per i datori di lavoro di chiederla con l’iter veloce. L’Inps ha poi 15 giorni di tempo dalla ricezione della domanda per anticipare al lavoratore il 40% del monte ore autorizzato.

Licenziamenti, lo stop si allunga a cinque mesi

È passato a 5 mesi dagli iniziali 60 giorni, con decorrenza 17 marzo, il periodo durante il quale sono vietati i licenziamenti individuali per motivi economici e la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo. È inoltre previsto lo stop alle procedure di licenziamento per motivo oggettivo già in corso alla data del 17 marzo. Il governo sta valutando con un decreto allo studio di allungare ulteriormente i tempi. I datori di lavoro che tra il 23 febbraio e il 17 marzo hanno effettuato licenziamenti, possono ritirarli e fare richiesta di Cig in deroga.

Il fondo per anticipare gli ammortizzatori sociali

5 Con l’obiettivo di rendere più rapidi gli accordi per l’anticipazione sociale in favore dei lavoratori che dovranno percepire gli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, il decreto Rilancio prevede un Fondo di garanzia dal quale attingere per anticipare i sussidi di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario. I criteri per accedere al fondo saranno determinati nel dettaglio da uno specifico provvedimento del ministero dell’Economia che deve ancora essere varato.

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