Este, videolottery chiusa: il Tar conferma il no alla nuova licenza
Respinto il ricorso dei gestori dopo la revoca per sospetto riciclaggio: pesano le transazioni anomale e la vicinanza a luoghi sensibili

Si chiude definitivamente la vicenda della videolottery di Este, al centro di un lungo contenzioso amministrativo. Il Tar del Veneto ha infatti confermato la legittimità del diniego opposto dalla Questura di Padova alla riapertura dell’attività, respingendo integralmente il ricorso presentato dalla nuova società subentrante.
Tutto aveva avuto origine il 15 luglio 2025, quando il questore di Padova Marco Odorisio aveva disposto la chiusura dell’esercizio, gestito da cittadini cinesi, a seguito di accertamenti su un volume di affari ritenuto sospetto. In particolare, le transazioni registrate tramite il Pos installato all’interno della sala apparivano ingiustificate.
Gli approfondimenti avevano fatto emergere operazioni di prelievo di denaro a favore dei clienti per circa un milione di euro nell’arco di quasi un anno, ritenute riconducibili a possibili condotte di riciclaggio.
La sentenza del Tar
Dopo una prima sospensiva concessa dal Tar, il tribunale amministrativo aveva già confermato, il 22 settembre 2025, la piena legittimità del provvedimento della Questura, respingendo tutte le contestazioni della società ricorrente, che aveva anche chiesto un risarcimento danni per il periodo di chiusura.
Nella sentenza, i giudici avevano evidenziato come il provvedimento fosse fondato sull’“anomalo flusso di denaro” e avevano condannato i ricorrenti anche al pagamento delle spese legali e di 2mila euro a favore del Ministero dell’Interno.
Successivamente, i gestori avevano tentato di riaprire l’attività costituendo una nuova società, con diversa denominazione e legale rappresentante, ma mantenendo invariati sede e finalità. Una mossa che, secondo gli accertamenti, mirava di fatto a riprendere l’attività precedentemente interrotta.
La nuova licenza respinta
La nuova richiesta di licenza è stata però respinta dalla Questura, anche alla luce della normativa regionale contro la ludopatia. L’attività, infatti, risultava situata in prossimità di luoghi sensibili come scuole, strutture sanitarie e luoghi di culto, per i quali la legge vieta l’apertura di nuove sale da gioco entro un raggio di 400 metri.
Stop dal tribunale amministrativo
Investito nuovamente del caso, il Tar del Veneto ha confermato anche questa seconda decisione. Con la sentenza pronunciata l’11 marzo, i giudici amministrativi hanno chiarito che la precedente revoca aveva interrotto la continuità dell’attività, rendendo la nuova istanza equiparabile a una richiesta di avvio ex novo e non a una semplice prosecuzione.
Il collegio ha quindi ritenuto infondate tutte le censure sollevate dalla società ricorrente, sottolineando la correttezza dell’operato della Questura e la prevalenza dell’interesse pubblico, in particolare nella tutela delle fasce più vulnerabili e nella prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
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