Il giudice onorario va pagato come il togato, storica sentenza a favore di un avvocato padovano

“Bocciato” il diverso trattamento economico: legale padovana che fa il got vince la causa contro il Ministero della Giustizia
L’avvocato Francesco Rossi
L’avvocato Francesco Rossi

PADOVA. Per anni hanno protestato, scioperato, lamentato l’iniquo trattamento economico e sul piano dei diritti: niente assistenza e niente previdenza; retribuzione e indennità, pari a circa un sesto di un magistrato ordinario (togato) che ha uno stipendio tra i 3500 e gli 8000 euro netti a seconda dell’anzianità e delle funzioni. Ieri la storica sentenza che riconosce il diritto di un giudice onorario del tribunale (got) a percepire il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i magistrati ordinari. Il lavoro e le funzioni sono identiche? E anche lo stipendio dev’essere identico.

La decisione porta la firma del presidente della sezione del Lavoro del tribunale di Vicenza, il giudice Gaetano Campo (padovano d’adozione); il ricorso è stato sostenuto dagli avvocati Francesco Rossi, Maria Luisa Miazzi e Chiara Tomiola, a nome e per conto di una collega padovana (l’avvocato Elena Campanati) che dal 2003, di proroga in proroga, svolge le funzioni di magistrato onorario nel tribunale vicentino.

«Il giudice dichiara il diritto della ricorrente di percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall’articolo 2 della legge 111 del 2007 e modifiche per il ruolo di magistrato ordinario con funzioni giurisdizionali dal 7 maggio 2003» si legge, «e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle somme fino al 26 luglio 2017 (data del ricorso) detratto quanto già corrisposto per le funzioni esercitate». Non basta, il Ministero è stato anche condannato al «risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato» quantificato in sette mensilità del nuovo trattamento economico.

Il giudice Campanati ha sempre svolto funzioni giurisdizionali nel settore Lavoro e Civile, operando tutti i giorni della settimana e tenendo udienze, al pari degli altri magistrati.

«Nel ricorso (presentato nel 2017) aveva evidenziato la necessità di essere considerata come equiparata ad altri magistrati che svolgevano funzioni omologhe in ragione del principio di non discriminazione» spiega l’avvocato Rossi, «E aveva rilevato di aver sempre svolto le stesse funzioni dei magistrati ordinari. Si tratta di una sentenza storica perché per la prima volta viene pienamente riconosciuto, in adesione ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia, in capo a un giudice onorario che ha svolto funzioni assimilabili a quelle di un giudice togato il diritto a percepire lo stesso trattamento retributivo. Ciò non significa che il giudice onorario diventi con ciò magistrato ordinario, significa però che se egli svolge lo stesso lavoro avrà diritto alla stessa retribuzione».

Il giudice Campo aveva sospeso il procedimento rimettendo la questione alla Corte di Giustizia Europea per verificare la compatibilità delle disposizioni dell’ordinamento italiano, che non riconoscono ai giudici onorari lo stesso trattamento retributivo dei colleghi ordinari, con le direttive comunitarie.

La “risposta” il 16 luglio scorso con una sentenza (sia pure riferita a un giudice di pace) contenente i criteri indispensabili per stabilire se i giudici onorari possano considerarsi lavoratori alla stregua del diritto comunitario. Criteri che si adattano perfettamente al ruolo svolto della giudice Campanati. Ecco perché la sua domanda è stata accolta: tra 30 giorni le motivazioni. —
 

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