Illegittima l’antenna di via Piovega Il Tar cancella anche l’istruttoria

La sentenza evidenzia l’assenza di pubblicità del progetto e il mancato confronto con i cittadini
Giusy Andreoli

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

Vittoria su tutti i fronti del Comitato di via Piovega Nord: il Tar veneto ha accolto in toto il ricorso della trentina di residenti contro la Federazione del Camposampierese, il Comune di Villanova, l’Arpav e il Ministero per i Beni culturali annullando non solo il provvedimento con cui il Suap ha autorizzato Wind Tre a realizzare la nuova antenna di telefonia mobile, ma anche ogni atto presupposto.

istruttoria annullata

Quindi annullati pure l’istruttoria e il nulla osta del Comune, la Conferenza dei servizi, il parere (per silenzio assenso) della Soprintendenza e l’avviso di rilascio dell’autorizzazione pubblicato sull’Albo pretorio comunale. La sentenza è motivata per l’assenza di pubblicità e di informazione in violazione alle garanzie procedimentali mentre la normativa prescrive, e il Tar lo afferma in modo chiaro, che si doveva garantire ai cittadini di capire che cosa si stava facendo.

mancaTO CONFRONTO

Il confronto, dice il Tar, avrebbe potuto condurre il procedimento verso un esito differente specie sulla localizzazione dell’impianto, tenuto conto della proposta a Wind Tre di utilizzare un altro terreno privato gratuitamente per nove anni. Un confronto che non c’è stato nemmeno in Consiglio comunale quando le ripetute interrogazioni della consigliera d’opposizione Fedora Rover sono state osteggiate rispondendole che la cittadinanza era stata coinvolta, il che non risulta agli atti. Il Tar riconosce anche la sostanziale mancanza di compatibilità del manufatto con il vincolo ambientale paesaggistico dell’Agro Centuriato per l’incidenza sul contesto protetto di una struttura alta 34 metri e larga 6, l’assenza di un piano antenne, l’evidente pregiudizio patrimoniale con perdita di valore degli immobili. Wind e Comune avevano invece sostenuto che l’antenna avrebbe portato a un aumento del valore per la possibilità di usufruire di un miglior servizio di telefonia. Respinte le eccezioni di Comune, Federazione e Wind Tre. Chiedevano l’inammissibilità dei ricorrenti e l’irricevibilità del ricorso per averlo presentato tardi. Il Tar ha ritenuto che i residenti hanno titolo per ricorrere poiché l’intervento impatta negativamente sul preesistente assetto territoriale dell’area. Quanto alla tardività, il Tar afferma che il termine di presentazione scatta nel momento in cui si viene a conoscenza del provvedimento e della sua consistenza, che non si poteva capire da un semplice cartello esposto in cantiere né dall’ sull’Albo pretorio.

il comitato

Il Comitato ha avuto coscienza solo quando ha avuto finalmente il progetto. Col titolo annullato di fatto oggi ci si trova di fronte a un abuso edilizio e paesaggistico. Il Tar, stigmatizzando il comportamento degli enti, lascia uno spiraglio quando sentenzia che «le amministrazioni interessate dovranno rideterminarsi sulla questione a esito di una rinnovata istruttoria una volta emendato il vizio partecipativo». —



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