Licenziato dalla cooperativa con l’accusa di caporalato, il giudice lo reintegra

Il lavoratore, allontanato da Le Orme di Padova, è coinvolto nell’inchiesta Solidalia. Per il giudice la lettera con cui è stato licenziato non era sufficientemente motivata. Resta aperta l’inchiesta penale

I controlli alla cooperativa Solidalia della polizia per la verifica del trattamento dei lavoratori
I controlli alla cooperativa Solidalia della polizia per la verifica del trattamento dei lavoratori

Una storia che intreccia diritto del lavoro e cronaca giudiziaria, quella decisa dal Tribunale di Padova, che ha ordinato la reintegrazione di Davide Costa, operatore sociale licenziato nel marzo 2024 dalla cooperativa Le Orme. Il giudice del lavoro Maurizio Pascali, con una sentenza pronunciata l’8 aprile, ha stabilito che quel licenziamento non doveva esserci.

Il motivo è netto: i fatti contestati al lavoratore (assistito dagli avvocati Vincenzo Cusumano e Pipitone), alla base del provvedimento disciplinare, non sono stati provati. Anzi, per il Tribunale, in larga parte non sussistono proprio. La vicenda nasce da accuse particolarmente gravi.

L’accusa

Secondo la cooperativa, Costa avrebbe esercitato pressioni su alcuni cittadini stranieri ospitati nei centri di accoglienza, spingendoli a svolgere attività lavorativa gratuita, anche prospettando possibili conseguenze sulle loro pratiche di soggiorno.

Un quadro che si inserisce in un contesto più ampio, quello dell’inchiesta sulla cooperativa Solidalia, finita sotto la lente della Procura per ipotesi di caporalato, estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Eppure, quando la vicenda è arrivata davanti al giudice del lavoro, il quadro accusatorio si è rivelato fragile.

Le testimonianze

Le testimonianze raccolte durante il processo non hanno confermato le accuse. Alcuni dei migranti coinvolti hanno dichiarato di non aver mai ricevuto pressioni da Costa, mentre altri hanno indicato figure diverse come responsabili delle attività lavorative. Anche gli aspetti più delicati, come il collegamento tra lavoro e pratiche per il permesso di soggiorno, non hanno trovato riscontri concreti.

Ma c’è un altro elemento decisivo nella decisione del Tribunale: la contestazione disciplinare era troppo generica. Mancavano dettagli fondamentali, come i luoghi, i tempi e le modalità precise dei fatti. Un aspetto tutt’altro che formale, perché proprio da quella contestazione dipende la possibilità del lavoratore di difendersi.

Senza una descrizione chiara e circostanziata, il diritto di difesa viene compromesso, e l’intero procedimento disciplinare rischia di diventare nullo. È esattamente quello che è accaduto in questo caso.

La decisione del giudice

Il giudice ha ritenuto che la lettera di contestazione fosse costruita su elementi vaghi e, per di più, su documenti – come un verbale di sequestro – che non erano stati nemmeno allegati. Da qui la conclusione: il licenziamento è illegittimo. La conseguenza è la più forte prevista dalla legge: la reintegrazione nel posto di lavoro. La coop dovrà anche risarcire il lavoratore per il periodo trascorso senza occupazione e versare i contributi previdenziali, oltre a pagare le spese legali.

Resta però aperto il fronte penale. La posizione di Costa, infatti, è ancora al vaglio della giustizia penale nell’ambito dell’inchiesta su Solidalia.

Secondo gli inquirenti, tra il 2023 e il 2024 sarebbero stati impiegati diversi cittadini stranieri irregolari, talvolta senza retribuzione, in un sistema in cui l’accesso all’alloggio e all’assistenza avrebbe potuto trasformarsi in una forma di pressione. Un’accusa pesante, che è oggetto del processo. Il giudice del lavoro non è chiamato a stabilire responsabilità penali, ma a verificare se un licenziamento sia legittimo. —

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