Pioppo “killer” , agronomo a processo per omicidio colposo

Prosciolto dall’accusa di falso, rinviato a giudizio per il reato di omicidio colposo il prossimo 7 aprile davanti al giudice monocratico: ecco la decisione del gup padovano Lara Fortuna nei confronti del professionista incaricato dal Comune di Padova di svolgere un censimento di circa seimila piante nei quartieri 2 Nord e 5 Sud-ovest per stabilire quali fossero da abbattere e quali da salvare. Purtroppo un pioppo cipressino alto 23 metri e del peso di 30 quintali, indicato come sano, cadde durante un violento temporale sopra un’auto di passaggio, una Renault Laguna. E il conducente Romeo Magdici, trentenne operaio romeno a bordo con moglie e figlioletta, restò ucciso all’istante. Era il 26 agosto 2012 in via Avanzo.
Il pubblico ministero Benedetto Roberti aveva sollecitato il processo a carico dell’agronomo, ipotizzando le due contestazioni. Il 30 novembre 2011 l’agronomo riceve l’incarico formale di schedare le piante con identificazione delle specie arborea, dello stato fitosanitario e della classe di altezza. Il 21 giugno il pioppo cipressino di via Avanzo è mappato come una pianta in condizione normale sotto il profilo fitosanitario. Due mesi più tardi la tragedia.
Scatta l’inchiesta e – come denunciato dal consulente tecnico – nell’albero viene rilevata una profonda carie estesa alla struttura di base. Da qui le due accuse mosse all’agronomo: l’omicidio colposo (avrebbe usato negligenza nello svolgimento del censimento sullo lo stato di salute della pianta che, di conseguenza, sarebbe caduta determinando la morte dell’automobilista) e il falso (aveva indicato che si trattava di un albero sano, fatto non corrispondente al vero). I difensori (l’avvocato Paola Menaldo e il collega Franco Monteverde) hanno insistito: c’è contraddizione tra le due accuse visto che il reato di falso presuppone il dolo, cioè la volontarietà di riferire un fatto per un altro, mentre l’omicidio colposo implica un’imperizia (non c’è volontà). Tesi accolta dal gup Fortuna che ha ritenuto non ci siano fondamenti per contestare il dolo (quindi il reato di falso), stabilendo la necessità di una verifica processuale per l’accusa di omicidio colposo.
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