Voto bipartisan agli immigrati

Presentata una proposta di legge per l'elettorato attivo e passivo di chi risiede regolarmente in Italia da almeno cinque anni. Primi firmatari: Perina (Pdl), Veltroni (Pd), Rao (Udc) e Orlando (Idv)
IL VOTO AGLI IMMIGRATI. GIUSTO? SBAGLIATO?



ROMA.
Sette articoli, più un allegato, la «Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale'» siglata a Strasburgo il 5 febbraio 1992: questa la la proposta di legge per il voto agli immigrati alle elezioni amministrative firmata da un gruppo di deputati di diversi partiti, sia di maggioranza, sia di opposizione: da Flavia Perina (Pdl, vicina a Gianfranco Fini) a Walter Veltroni (ex segretario del Pd) a Roberto Rao (Udc) e Leoluca Orlando, portavoce di Idv. I sette articoli regolamentano l'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, per gli immigrati regolari che risiedono nel nostro Paese da almeno cinque anni.


Nella relazione che accompagna la proposta, si sottolineano alcuni punti rispetto alle obiezioni mosse all'esercizio del voto da parte degli immigrati. Alla obiezione secondo cui la Costituzione prescrive all'art.48 la cittadinanza italiana per l'esercizio del voto, i firmatari replicano che quella norma indica l'inviolabilità del diritto per i cittadini italiani, ma non esclude che tale diritto possa essere esteso con legge ordinaria. Inoltre, si afferma che le condizioni poste per l'esercizio del voto degli ''stranieri'' sono simili a quelle previste per i cittadini di stati dell'Unione europea. Infine, analogamente ai cittadini italiani, perderanno la capacità elettorale nelle ipotesi previste dalla legge 16 gennaio 1992, n.15, e quindi, ad esempio, qualora siano stati condannati con sentenza penale passata in giudicato.


Questo il contenuto dell'articolato.


Articolo 1
«I cittadini di uno stato straniero, non membro dell'Unione europea, di seguito indicati "cittadini stranieri'", in possesso del titolo di soggiorno che, in ossequio alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di cinque anni possono partecipare alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali».


Articolo 2
Prevede che gli immigrati ammessi al voto possano essere anche eletti consiglieri (comunali o circoscrizionali) ed eventualmente nominati in giunta. E' loro preclusa però la nomina a vicesindaco. Lo stesso articolo prevede che, per essere ammessi al voto attivo e passivo, gli immigrati debbano presentare specifica domanda al sindaco del Comune di residenza e indica i documenti da accludere.


Articolo 3
Una volta verificata anche sul casellario giudiziario se vi sono cause ostative per l'esercizio dell'elettorato attivo, si prevede l'iscrizione dell'immigrato in apposite liste elettorali.


Articolo 4
Fissa i tempi di presentazione delle domande e dell'iscrizione nelle liste.


Articolo 5
L'iscrizione rimane valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato o fino alla cancellazione d'ufficio.


Articolo 6
Indica le regole e i documenti necessari all'immigrato per porre la propria candidatura come consigliere comunale o circoscrizionale.


Articolo 7
Prevede la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1992 e la sua piena attuazione.
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