Cassazione: i rumori molesti in condominio non sono reato

BELLUNO. Nemmeno la giustizia può fermare un vicino rumoroso. Solo se i rumori molesti arrivano a disturbare la quiete pubblica di «un numero indeterminato di persone» al di fuori del palazzo, allora...

BELLUNO. Nemmeno la giustizia può fermare un vicino rumoroso. Solo se i rumori molesti arrivano a disturbare la quiete pubblica di «un numero indeterminato di persone» al di fuori del palazzo, allora si può ricorrere al giudice penale per imporre un po’ di tranquillità. Fare rumore in condominio, insomma, non è reato. Al massimo si può agire in sede civile per ottenere una sanzione nei confronti dei condomini molesti. A spiegarlo sono i giudici della Corte di Cassazione che hanno annullato una condanna del Tribunale di Belluno nei confronti di tre persone, una famiglia bellunese, denunciate dall’amministratore di condominio e da cinque coinquilini per aver provocato rumori eccessivi «sbattendo con violenza le porte dell’appartamento e d’ingresso condominiale, urlando immotivatamente sulle scale del condominio, nonché sbattendo tavoli e sedie sul pavimento». Nella sentenza, depositata ieri mattina, i giudici della Prima Sezione Penale della Suprema Corte scrivono che «la contravvenzione prevista dall’articolo 659 del codice penale (il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni altrui) vale solo per il disturbo «ad un numero indeterminato di persone».

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