Berlusconi: perché è incandidabile subito e per sei anni

Una pena accessoria che a differenza dell'interdizione dai pubblici uffici non ha bisogno diattendere il nuovo giudizio in appello

La “emergenza democratica” non deriva dal fatto che un “eletto dal popolo” venga condannato a seguito di regolare processo, ma semmai dal modo scandaloso con cui vengono scritte le leggi in Italia. Berlusconi ha potuto difendersi con i migliori avvocati: anzi - cosa che sembra di scarso rilievo, ma non lo è affatto - si è potuto difendere con avvocati che abbiamo pagato noi tutti con le nostre tasse, visto che Berlusconi li ha fatti eleggere al Parlamento, ma in Parlamento non ci vanno quasi mai (Ghedini è in Parlamento dal 2001 e nella scorsa legislatura è arrivato secondo tra i deputati più assenti).

Berlusconi è stato condannato per frode fiscale (accertata nel soli anni 2002 e 2003, perché per gli anni precedenti è intervenuta la prescrizione), sulla base dell'art. 2 del d. lgs. 74/2000 («Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti»). Cosa assai importante, la pena massima per questo reato è di 6 anni. Adesso che è stata confermata dalla Cassazione, la condanna è definitiva e immediatamente eseguibile, anche se Berlusconi è senatore (art. 68.2 Cost.). Potrà però beneficiare dei tre anni di indulto concessi dalla legge del 2006 e chiedere di scontare l’anno residuo a casa propria, perché ultrasettantenne (così dispone la “legge Cirielli” del 2005).

Resta la questione della decadenza dalla carica di senatore, e qui le cose si complicano. Per il reato di frode fiscale è prevista la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per non più di 3 anni (e non meno di uno). La Corte di appello di Milano ha sbagliato norma da applicare, fissando la pena a 5 anni, la Corte di cassazione ha annullato e rinviato a una nuova determinazione: insomma passeranno dei mesi.

Ma c’è un’altra sanzione accessoria, prevista dal d. lgs. 235/2012: essa scatta subito. È previsto che per alcuni reati particolarmente gravi la condanna definitiva comporti la “incandidabilità” alla carica di parlamentare e il divieto di assumere incarichi di Governo. La norma è scritta malissimo, per cui non è semplice individuare i reati che provocano l’incandidabilità. Ci sono tre ipotesi, una è quella che riguarda la condanna di Berlusconi: essa colpisce coloro «che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti (...) per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni». La frode fiscale prevede la pena massima di sei anni, per cui l’incandidabilità si applica a Berlusconi, che ha subito una condanna a quattro anni (l’indulto non incide sulle pene accessorie: art. 174 cod.pen.). Essa dura per un periodo doppio a quello della interdizione dai pubblici uffici (per cui il doppio di quanto verrà fissato dai giudici milanesi) e comunque non può essere inferiore a 6 anni.

C’è un ultimo punto da chiarire: chi decide di accertare l’incandidabilità? Nelle future elezioni (anche in quelle europee del prossimo anno) la decisione sarà presa dagli uffici elettorali (composti da magistrati) e comporterà la cancellazione dalle liste elettorali: sino almeno al 2019 Berlusconi non potrà candidarsi a cariche elettive o di governo. Ma cosa accade se l’incandidabilità sopravviene nel corso del mandato elettivo, come nel caso attuale del sen. Berlusconi? Il pm presso il Tribunale di Milano deve comunicare immediatamente la sentenza definitiva alla Camera di appartenenza, che «giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità» (art. 66 Cost.). In questo caso dovranno essere i senatori a decidere se far decadere Berlusconi dalla sua carica. Spetta anzitutto ai ventitré senatori della Giunta per le elezioni fare la proposta, e poi al Senato approvarla o meno. Ai cittadini spetta solo di tenere gli occhi aperti, il che però non è poco. La Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pm presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

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