Ibm “cede” una dipendente insieme al ramo d’azienda ma adesso deve riassumerla

Prima sentenza padovana favorevole a una lavoratrice del colosso dell’informatica che ha trasferito a una Srl 200 addetti 
BARSOTTI - PROTESTA IBM
BARSOTTI - PROTESTA IBM

IL CASO

Nessuna reale cessione di due rami d’azienda da Ibm, colosso dell’informatica, a una nuova società, Modis srl. Solo una cessione “fittizia”. Ecco perché il giudice del lavoro di Padova, Maurizio Pascali, ha condannato Ibm a ripristinare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’impiegata padovana G.C.. Impiegata (addetta al back office) che, in seguito alla presunta cessione dei due rami aziendali, era stata incardinata nella nuova srl perdendo tutte le più vantaggiose condizioni di lavoro (dai premi di produzione al fondo integrativo e sanitario). A difendere la lavoratrice l’avvocato Roberto Finocchiaro. Altri quattro dipendenti della sede padovana di Ibm (programmatori che gestiscono i sistemi informatici di banche o compagnie assicurative, clienti Ibm) hanno presentato un analogo ricorso. In Italia sono circa 200 i dipendenti dell’azienda informatica ceduti a Modis: quasi tutti si sono rivolti al giudice del Lavoro. Finora una ventina i casi decisi, nella maggioranza in modo favorevole ai lavoratori. È stata l’impiegata padovana a impugnare la cessione dei due rami aziendali perfezionata l’1 gennaio 2016. L’avvocato Finocchiaro, per conto di G.C., ha sostenuto l’illegittimità di quella “operazione” che avrebbe celato il tentativo di liberarsi dei lavoratori più costosi ma non vicini alla pensione, tanto che la loro uscita con un incentivo sarebbe stata troppo gravosa. E ha insistito: l’azienda non aveva mai esibito il contratto di cessione dei rami aziendali. Un punto fatto proprio dal giudice che, nella sentenza, ha indicato come la cessione di uno o più rami aziendali non necessiti di una forma scritta per rispondere alle esigenze di celerità e speditezza nei rapporti commerciali. Tuttavia, qualora sia necessario dimostrare quella cessione (per esempio in tribunale) per le norme del codice civile non bastano le prove testimoniali. Serve qualcosa di più: il contratto scritto o una documentazione che attesti l’avvenuta operazione. Ma Ibm non ha consegnato nulla. Ecco perché il giudice scrive che «manca la prova circa la sussistenza di un trasferimento di ramo d’azienda... per questa ragione condanna Ibm a ripristinare il rapporto già in essere con la dipendente e a rifondere le spese». —

CRI.GEN.

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