Multe e cartelle Equitalia, servono 10 anni per la prescrizione

Sentenza del giudice di pace che dà ragione a Equitalia: un automobilista sperava di azzerare 4 mila euro di sanzioni
20090912 - ROMA - CLJ - MULTE: MINISANATORIA DA OTTOBRE, SI PARTE DA ROMA - Una multa che si riferisce al 2002, fotografata oggi 12 settembre 2009 a Roma. E' in arrivo dal prossimo mese di ottobre la 'minisanatoria' per le multe prese prima del 2004. Lo annuncia Maurizio Leo, presidente della commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, 'padre' della norma che consente la sanatoria e assessore al bilancio del Comune di Roma, città 'pilota' nell'attuazione della norma approvata prima dell'estate con il decreto anticrisi. ANSA/GUIDO MONTANI/GID
20090912 - ROMA - CLJ - MULTE: MINISANATORIA DA OTTOBRE, SI PARTE DA ROMA - Una multa che si riferisce al 2002, fotografata oggi 12 settembre 2009 a Roma. E' in arrivo dal prossimo mese di ottobre la 'minisanatoria' per le multe prese prima del 2004. Lo annuncia Maurizio Leo, presidente della commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, 'padre' della norma che consente la sanatoria e assessore al bilancio del Comune di Roma, città 'pilota' nell'attuazione della norma approvata prima dell'estate con il decreto anticrisi. ANSA/GUIDO MONTANI/GID

PADOVA. Aveva impugnato ben undici cartelle esattoriali relative a multe mai pagate per violazioni del codice della strada, per un totale di oltre 4 mila euro dal 2006 al 2010. Già, perché sperava di ottenere l’annullamento per ”intervenuta prescrizione”, ovvero perché sono trascorsi i cinque anni dalla notifica degli atti. Invece è andata male per l’automobilista padovano, E.F., 54 anni. Il giudice di pace, Nazzarena Zanini, ha respinto il ricorso riconoscendo la ragione di Equitalia che si è costituita in giudizio tutelata dall’avvocato Federico Terrin. Anzi, ha accertato e dichiarato la legittimità della pretesa creditoria avanzata da Equitalia, tranne per quanto riguarda un’unica cartella. All’automobilista non resterà che pagare le sanzioni maggiorate degli interessi.

E.F. era stato destinatario di una serie di multe per violazioni del codice della strada sia da parte del Comune di Padova che da parte dell’Unione dei Comuni del Camposampierese. Dell’esistenza delle cartelle esattoriali, però, avrebbe saputo – almeno è quanto sostenuto nel ricorso – solo in seguito a una verifica da lui eseguita, sulla sua situazione debitoria, negli uffici di Equitalia. Insomma, secondo l’automobilista, quelle cartelle non sarebbero mai state notificate. E, anche se ciò fosse avvenuto, sarebbe comunque decorso il periodo di tempo previsto dalle norme (cinque anni) affinché il preteso credito potesse essere vantato. Peraltro – aveva rilevato – non erano mai stati azionati “atti interruttivi” della prescrizione, applicabili alle contravvenzioni previste nel codice della strada.

La procedura prevede che, in caso di mancato pagamento della multa, il verbale relativo alla sanzione è notificato all’interessato a cura della polizia municipale. E se il debito non è ancora saldato entro il termine, il Comune competente trasmette la posizione da recuperare a Equitalia che redige una cartella di pagamento e la notifica entro un altro termine. In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice stradale, si è sempre ritenuta applicabile la prescrizione quinquennale del diritto a procedere alla riscossione delle somme. Prescrizione che decorre dalla notifica del verbale della multa all’automobilista. E questo in base a una lettura integrata fra due norme, l’articolo 209 del codice stradale e l’articolo 28 della legge 689 del 1981.

L’avvocato Terrin si è opposto a quella “lettura” in nome e per conto di Equitalia, richiamandosi a una recente sentenza del giudice di pace di Padova, depositata il 18 dicembre scorso che, a sua volta, si rifà a una pronuncia della Corte di Cassazione del febbraio 2014. Secondo la Suprema Corte «devono decorrere dieci anni dalla notifica della cartella di Equitalia perché possa ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto alla riscossione delle infrazioni al codice della strada». Il giudice Zanini scrive nella sentenza che non solo «è stata resa prova dell’avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali, con referti di notifica, e dei verbali a monte delle cartelle stesse nonché del fatto che non è intercorso il termine di prescrizione...». Ma specifica «fra l’altro non sono ancora trascorsi i dieci anni che la Cassazione ha affermato necessari dalla data di notifica della cartella prima del pagamento dell’importo ingiunto perché possa ritenersi intervenuta la prescrizione».

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