Patente sospesa per coca e alcol La riottiene dopo un anno

Un padovano 47enne aveva guidato sotto l’effetto di alcol e cocaina. Il 3 marzo 2015 il prefetto emette un’ordinanza di sospensione provvisoria della patente di guida a suo carico. Sospensione...

Un padovano 47enne aveva guidato sotto l’effetto di alcol e cocaina. Il 3 marzo 2015 il prefetto emette un’ordinanza di sospensione provvisoria della patente di guida a suo carico. Sospensione dimezzata e patente restituita dopo aver “scontato” solo un anno di quella sospensione: la decisione è del giudice dell’appello (Maddalena Saturni del tribunale di Padova) che ha accolto il ricorso proposto dall’automobilista tutelato dagli avvocati Silvia Rossaro e Andrea Frank. Ricorso che, in primo grado, era stato bocciato dal giudice di pace. La motivazione? Il padovano aveva ottenuto l’idoneità della commissione medica patenti e aveva offerto la disponibilità per svolgere lavori di pubblica utilità come previsto dall’articolo 186 del codice della strada in base al quale «... in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice... dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente...». È il 22 febbraio 2015 quando il 47enne viene fermato: è positivo all’alcol con un tasso alcolemico di 3.05 grammi per litro di sangue e alla cocaina. Scatta il procedimento penale. Tuttavia la Motorizzazione civile trasmette la segnalazione al prefetto (organo amministrativo) al quale spetta l’adozione di un provvedimento provvisorio e cautelare in attesa della definitiva sanzione comminata dal giudice (organo giurisdizionale). Provvedimento, appunto, cautelare ovvero preventivo per impedire che il conducente del veicolo continui a tenere una condotta pericolosa, prima che si accertata la responsabilità penale. Trascorso quasi un anno, però, l’automobilista si sottopone all’esame della Commissione medica patenti che certifica la sua idoneità alla guida, dopo aver verificato che non è dedito all’uso di droghe. Nel frattempo l’associazione Alta Vita (l’ex Ira, Istituto di riposo per anziani di Padova) conferma la disponibilità ad accogliere il guidatore per lavori di pubblica utilità. È il cosiddetto istituto di messa alla prova introdotto dalla legge numero 67 del 2014: prevede la sospensione del procedimento penale durante il periodo in cui l’imputato di determinati reati chiede e ottiene di svolgere lavori utili alla collettività. Concluso quel periodo, il giudice valuta l’esito del test e può dichiarare estinto il reato. Nella sua sentenza il giudice dell’appello Saturni ha spiegato come la misura adottata dal prefetto «investe una fase che precede l’accertamento penale». E allora «nel momento in cui vi sia fondato motivo di ritenere che l’automobilista non rappresenti più un pericolo per l’incolumità altrui, il giudice può sospendere il provvedimento prefettizio di sospensione della patente nelle more del procedimento penale...». E l’automobilista può tornare a guidare. (cri.gen.)

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