L’autonomia differenziata spiegata facile: ecco cosa cambia
Dai livelli essenziali delle prestazioni a scuola e infrastrutture: tutte le novità del disegno di legge approvato alla Camera

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è legge. L’approvazione definitiva alla Camera è arrivata alle 7.40 di mercoledì 19 giugno, dopo il passaggio in Senato il 23 gennaio. Si tratta di una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001.
In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Definisce le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.
Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. O terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.
Le 23 materie trasferibili
Su 23 materie trasferibili alle Regioni, saranno 14 quelle che non potranno passare alle regioni senza che prima siano stati definiti i Lep (livelli essenziali delle prestazioni) con le relative risorse. La lista comprende norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
Fuori dai Lep e quindi immediatamente trasferibili alle Regioni ci sono i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, l'organizzazione della giustizia di pace.
Cosa sono i Lep
I Lep, come spiega il sito openpolis.it, sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Questo perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini.
Esistono una serie di ambiti in cui la legge dello Stato nel corso dei decenni ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio.
In una serie di altri settori invece non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Sono i servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi). La costituzione affida allo Stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i Lep.
Ecco la sintesi della legge
L’art. 116, terzo comma, della Costituzione prevede che con legge dello stato possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie sulla base di un’intesa fra lo stato e la regione interessata.
La scelta di una legge generale di attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, pur non essendo prevista espressamente dalla Costituzione, persegue più facilmente due obiettivi:
1) un più ordinato e coordinato processo di attuazione del disposto costituzionale;
2) un più ampio coinvolgimento delle Camere.
3) Il Parlamento, nelle risoluzioni approvate a conclusione dell’esame della NADEF per il triennio 2023-2025, ha impegnato il Governo a considerare il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.
Il presente disegno di legge prevede che l'atto d'iniziativa dell’intesa è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali.
L’atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro 30 giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, avvia il negoziato con la Regione.
Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato da una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri, cui partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata.
Lo schema di intesa preliminare è trasmesso alla Conferenza unificata per il parere, da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
Successivamente, lo schema di intesa preliminare è trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, secondo i rispettivi regolamenti, che si conclude entro 60 giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.
Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva assicurando la consultazione degli enti locali.
Entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
L’intesa definitiva, dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio dei ministri, cui partecipa anche il Presidente della Giunta regionale, delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa, che vi è allegata, il quale è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
La durata delle intese non è superiore a dieci anni
Alla scadenza, si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. Si prevede, inoltre, che, con le medesime modalità previste per il loro perfezionamento, le intese possano essere modificate. Ciascuna intesa può prevedere poi i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
Il nodo dei Lep
L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP).
Per tale motivo, la legge di bilancio per l’anno 2023 ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti per materia, unitamente al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Presidente dell’UPI e dell’ANCI, la quale dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP.
Al termine di tale iter la Cabina di regia predisporrà uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.
Dopo l’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine di 30 giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione di cui fanno parte per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.
La Commissione paritetica procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Degli esiti della valutazione degli oneri finanziari, la Commissione paritetica fornisce alla Conferenza Unificata adeguata informativa.
Il finanziamento delle funzioni attribuite avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi o entrate erariali a livello regionale.
Le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
Le intese non possono in ogni caso pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.
Sono previste misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. Di tali attività il Governo informa la Conferenza Unificata.
L’esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
Ecco cosa prevede il testo approvato
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