L’autonomia differenziata spiegata facile: ecco cosa cambia

Dai livelli essenziali delle prestazioni a scuola e infrastrutture: tutte le novità del disegno di legge approvato alla Camera

Il ministro Roberto Calderoli con Matteo Salvini e a destra il testo del ddl approvato
Il ministro Roberto Calderoli con Matteo Salvini e a destra il testo del ddl approvato

Il disegno di legge sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è legge. L’approvazione definitiva alla Camera è arrivata alle 7.40 di mercoledì 19 giugno, dopo il passaggio in Senato il 23 gennaio. Si tratta di una legge puramente procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001.

In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Definisce le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

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Il Governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. O terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi. 

Le 23 materie trasferibili

Su 23 materie trasferibili alle Regioni, saranno 14 quelle che non potranno passare alle regioni senza che prima siano stati definiti i Lep (livelli essenziali delle prestazioni) con le relative risorse. La lista comprende norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Fuori dai Lep e quindi immediatamente trasferibili alle Regioni ci sono i rapporti internazionali e con l'Unione europea, il commercio con l'estero, le professioni, la protezione civile, la previdenza complementare e integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, l'organizzazione della giustizia di pace.

Cosa sono i Lep

I Lep, come spiega il sito openpolis.it, sono i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Questo perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini.

Esistono una serie di ambiti in cui la legge dello Stato nel corso dei decenni ha già affidato o delegato agli enti territoriali determinati compiti e questi sono tenuti a garantire il servizio.

In una serie di altri settori invece non sono ancora stati individuati i livelli del servizio da garantire. Sono i servizi erogati in modo disomogeneo sul territorio nazionale (come quelli sociali e socio-educativi). La costituzione affida allo Stato, come competenza esclusiva, il compito di definire i Lep.

Ecco la sintesi della legge 

L’art. 116, terzo comma, della Costituzione prevede che con legge dello stato possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia in alcune materie sulla base di un’intesa fra lo stato e la regione interessata.

La scelta di una legge generale di attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, pur non essendo prevista espressamente dalla Costituzione, persegue più facilmente due obiettivi:

1) un più ordinato e coordinato processo di attuazione del disposto costituzionale;

2) un più ampio coinvolgimento delle Camere.

3) Il Parlamento, nelle risoluzioni approvate a conclusione dell’esame della NADEF per il triennio 2023-2025, ha impegnato il Governo a considerare il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il presente disegno di legge prevede che l'atto d'iniziativa dell’intesa è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali.

L’atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro 30 giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, avvia il negoziato con la Regione.

Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato da una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri, cui partecipa anche il Presidente della Giunta regionale interessata.

Lo schema di intesa preliminare è trasmesso alla Conferenza unificata per il parere, da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

Successivamente, lo schema di intesa preliminare è trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, secondo i rispettivi regolamenti, che si conclude entro 60 giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.

Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva assicurando la consultazione degli enti locali.

Entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

L’intesa definitiva, dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio dei ministri, cui partecipa anche il Presidente della Giunta regionale, delibera un disegno di legge di approvazione dell’intesa, che vi è allegata, il quale è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La durata delle intese non è superiore a dieci anni

Alla scadenza, si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. Si prevede, inoltre, che, con le medesime modalità previste per il loro perfezionamento, le intese possano essere modificate. Ciascuna intesa può prevedere poi i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

Il nodo dei Lep

L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP).

Per tale motivo, la legge di bilancio per l’anno 2023 ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti per materia, unitamente al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Presidente dell’UPI e dell’ANCI, la quale dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP.

Al termine di tale iter la Cabina di regia predisporrà uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Dopo l’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine di 30 giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione di cui fanno parte per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.

La Commissione paritetica procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Degli esiti della valutazione degli oneri finanziari, la Commissione paritetica fornisce alla Conferenza Unificata adeguata informativa.

Il finanziamento delle funzioni attribuite avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi o entrate erariali a livello regionale.

Le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le intese non possono in ogni caso pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni.

Sono previste misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale. Di tali attività il Governo informa la Conferenza Unificata.

L’esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

Ecco cosa prevede il testo approvato 

Lep obbligatori per 15 materie

La Costituzione, con gli articoli 116 e 117 riscritti dal governo Amato e approvati nel referendum del 2001, ha previsto le 23 materie concorrenti che possono essere cedute alle 15 Regioni ordinarie con l’autonomia differenziata. La riforma Calderoli prevede i Lep obbligatori su 15 materie, affidati alla Commissione tecnica dei fabbisogni standard che li dovrà definire nell’arco di due anni.

Le materie in questione sono: giustizia di pace, che però resterà allo Stato; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e innovazione; salute; alimentazione; l’ordinamento sportivo; il governo del territorio; i porti e gli aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e di navigazione; l’ordinamento della comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Rapporti con l’Europa e banche regionali

Le 8 materie che non prevedono i Lep possono essere trasferite in tempi molto rapidi alle Regioni che ne faranno richiesta. Si tratta dei rapporti internazionali e con la Ue delle Regioni; del commercio con l’estero; le professioni; la protezione civile; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario.

Dopo 23 anni di “devolution” conflittuale è già tempo di bilanci. La protezione civile, nata col ministro Zamberletti dopo il terremoto in Friuli nel 1976, rappresenta senza dubbio il modello virtuoso da quando è coordinata dalle Regioni che “allenano” le squadre di tecnici ad affrontare le emergenze. Sarà invece complicato gestire le casse rurali e gli enti di credito fondiario perché con l’Euro i poteri sono affidati alla Bce di Francoforte, che detta le regole per le banche di ogni ordine.

Ambiente, norme ad hoc sugli inquinanti

Cosa può cambiare nel concreto se la tutela dell’ambiente passa da Roma a Venezia? La materia, sottoposta a Lep, è affidata alle Agenzie regionali dell’ambiente e quindi non si profila alcuna rivoluzione organizzativa. Può cambiare invece l’aspetto normativo: il Veneto, ad esempio, potrà applicare le norme iper-restrittive sui Pfas, introdotte dalla giunta Zaia per arginare il disastro Miteni, ma sempre bocciate dal tribunale delle acque e dal ministero dell’Ambiente a Roma perché in contrasto con le direttive Ue.

Qui c’è in ballo il futuro dell’industria chimica: abbassare i valori degli scarichi idrici dei cicli produttivi può indubbiamente contribuire a depurare i fiumi e il mare, ma se i vincoli sono troppi rigidi le aziende potrebbero spostarsi dal Veneto all’estero o in altre regioni. Sarà braccio di ferro invece per il trasferimento delle Soprintendenze: ora dipendono in toto dal Mibac e Franceschini ha sempre alzato un muro di no. Il ministro Sangiuliano seguirà la stessa strada?

Prof, graduatorie non più nazionali

La scuola è l’oggetto del desiderio di Veneto e Lombardia, pronte a introdurre le graduatorie regionali per gli insegnanti. Calderoli ha dribblato l’ostacolo per scongiurare la rivolta dei sindacati, ma il ministro Valditara ha già avviato il confronto con Attilio Fontana. Come finirà?

Le materie generali sull’ordinamento scolastico sono di competenza del governo, che ha lanciato i licei del “made in Italy” con pessimi risultati, mentre la riforma degli Its è stata accolta con soddisfazione da Confindustria e mercato del lavoro. La spesa primaria per l’istruzione è scesa dai 50,4 miliardi del 2000 ai 47 miliardi del 2020, con un valore procapite di 790,9 euro per abitante, inferiore di 100 euro nel periodo considerato dall’Agenzia per la coesione. La Lombardia ha utilizzato il 15% delle risorse, la Campania il 10,3. Il Veneto si è fermato all’8%, attorno ai 3,8 miliardi: scatta sempre la compartecipazione al gettito Irpef nel caso in cui la scuola venisse trasferita alla Regione.

Fondi trattenuti da Iva e Irpef

L’autonomia introduce il meccanismo della compartecipazione al gettito Iva e Irpef maturato nella singola regione per finanziare le competenze trasferite dallo Stato. La legge Calderoli non prevede nuove addizionali Irpef, già applicate dopo il 2001 dai Comuni e dalle Regioni sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, anche perché i governi di centrodestra guidati da Berlusconi hanno abolito l’Imu sulla prima casa. E anche l’Irap è stata cancellata. Cosa significa nel concreto?

Le prestazioni sanitarie chiamate Lea, gestite dalle venti Regioni, nel 2023 sono state finanziate dallo Stato con 128 miliardi di euro, 10,4 dei quali assegnati al Veneto. Oggi i soldi arrivano da Roma, con l’autonomia palazzo Balbi e Azienda Zero potranno invece trattenere quei 10 miliardi dal gettito Iva o Iperf per pagare medici, infermieri e far funzionare gli ospedali. Lo stesso meccanismo si replica per le altre materie da definire nelle intese, il cui via libera dovrà arrivare dal Parlamento.

Infrastrutture, il nodo gestione delle nuove gare 

La devolution può coinvolgere anche le infrastrutture strategiche che presentano profondi squilibri tra Nord e Sud: porti, aeroporti, grandi reti ferroviarie e stradali. Le linee dell’alta velocità finanziate dal Pnrr da completare entro il 2026 e le autostrade, con concessioni in scadenza, a partire dalla A4 Brescia-Padova con il rebus Valdastico. Le gare di competenza esclusiva del ministero delle Infrastrutture potranno essere gestite anche dalle Regioni se la premier Meloni decidesse di trasferire gli asset patrimoniali dello Stato agli enti locali nel segno dell’autonomia.

A Palazzo Chigi prevale la prudenza e si ricorda che gli aeroporti sono regolati da due autorità nazionali: l’Enac e l’Enav che non si possono spezzettare. L’altro nodo riguarda le grandi reti di distribuzione dell’energia elettrica nella stagione di passaggio dall’idroelettrico al fotovoltaico, con il Mezzogiorno pronto al riscatto grazie alla potenza del sole. Enel e grandi holding sono pronte al cambio di stagione?

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