Non ci fu mobbing Funzionaria perde la causa con il Comune
Nessun mobbing. Nessun demansionamento mosso da intenti persecutori in seguito alla denuncia da parte di A.C., la dipendente del Comune di Curtarolo che segnalò in procura come il sindaco uscente Fernando Zaramella (allora neoeletto) avesse dichiarato il falso nel curriculum ovvero la titolarità di una laurea in Economia all’Università di Venezia, in realtà mai conseguita. Risultato: respinta la richiesta di risarcimento di 152.491,36 euro.
La sentenza
Si è chiusa così la causa di lavoro avviata dall’addetta all’Area amministrativa con la qualifica di istruttore direttivo (avvocati Ezio Bisatti e Claudia Olivieri) contro il Comune di Curtarolo (avvocati Francesco Rossi, Maria Luisa Miazzi e Antonio Emilio Carollo). Il giudice padovano Maurizio Pascali ha bocciato il ricorso della lavoratrice che aveva chiesto fosse riconosciuta l’illegittima revoca dell’incarico di posizione organizzativa di area amministrativa ottenuto con decreto sindacale nel 2009. Una revoca risalente al gennaio 2015 approdo finale – secondo il ricorso – di un comportamento vessatorio da tempo in atto nei suoi confronti da parte dei vertici comunali. Tanto da affibbiarle una valutazione negativa e negarle un premio di risultato.
Le motivazioni
Il giudice ha concluso diversamente da un lato con riferimento alla posizione giuridica della lavoratrice; dall’altro tenendo conto delle testimonianze di altri colleghi di lavoro che l’hanno smentita.Quanto all’inquadramento della dipendente, il giudice ha rilevato che gli incarichi di posizione organizzativa non comportano un cambiamento di posizione funzionale o un nuovo inquadramento contrattuale: sono solo correlati a un beneficio economico. Inoltre possono essere conferiti a tempo determinato esclusivamente dal dirigente. In questo caso «la revoca dell’incarico è avvenuta nell’ottica riorganizzativa degli uffici». E poiché la revoca dell’incarico di posizione organizzativa attiene a un profilo retributivo non alla qualifica che resta immutata, guardando alle mansioni successivamente svolte dalla dipendente, il giudice ha precisato che non c’è stata dequalificazione tanto che il cambio di settore «non ha impedito ad A.C. di svolgere i propri compiti». In più nessuna vendetta per aver denunciato il sindaco “dottore” nel marzo 2015: «Non risulta connessione tra l’esposto scatenante della ipotetica rappresaglia dell’amministrazione comunale». Il giudice ha concluso che vi sono «numerosi episodi di litigi e incomprensioni tra dipendenti». Il motivo? Caratteri diversi, oltre al fatto che «in un piccolo ente locale, le ambizioni di carriera di questo o quel dipendente devono rapportarsi alle diverse scelte amministrative legate a cambi di gestione». E le aspettative possono essere deluse. Le spese del procedimento sono state compensate per motivi di solidarietà sociale. —
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